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Per la polizia locale una deroga che non deroga al regime assunzionale ordinario

Dopo aver ricordato che con la disposizione di cui all’art. 35 bis del D.L. n. 113/2018 il legislatore ha inteso ampliare, esclusivamente per il personale appartenente alla Polizia municipale, il limite di spesa per il 2019, introducendo il parametro della stessa spesa sostenuta per il medesimo personale nel 2016, sul presupposto che tale riferimento temporale possa essere considerato maggiormente favorevole, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte, con deliberazione n. 50/2019/PAR, ha affermato che a suo avviso rimane tuttavia fermo il principio della necessità della cessazione dal servizio quale risparmio utile per definire la disponibilità finanziaria da destinare alle assunzioni, in relazione ai limiti normativi definiti per il turn over; come, peraltro, si evince del resto, "a contrario", dalla più recente giurisprudenza consultiva delle Sezioni di controllo, che, proprio a proposito di assunzione di personale di polizia municipale ai sensi dell’art. 35 bis del D.L. n. 113/2018, negano la possibilità di procedere a tale assunzione a fronte di una mobilità volontaria in uscita per il medesimo profilo professionale, in quanto la stessa non costituisce mai cessazione in "uscita" per l’ente cedente, il quale quindi non può computare la spesa correlata all’unità ceduta per il calcolo del budget di future assunzioni, anche se la cessione è effettuata verso enti non sottoposti a vincoli assunzionali (in tal senso, v. Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 28/02/2019, n. 83, e Sezione regionale di controllo per la Campania del 1° luglio 2015, n. 182, nonché Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 18/04/2019, n. 153, nella quale si fa riferimento all’art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, con riguardo al turn over conseguente al reclutamento di personale derivante da mobilità volontaria, il quale, come è noto, risulta essere irrilevante e "neutro", non costituendo, ai fini del calcolo della capacità assunzionale, né nuova assunzione per l’ente ricevente, né cessazione per l’ente cedente; quest’ultimo, infatti, potrà sostituire tale unità soltanto ricorrendo, a sua volta, ad un’analoga procedura di mobilità in entrata).