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Per le occupazioni di suolo pubblico non si applica il silenzio assenso

Il TAR Lazio Sez. II ter, con Sentenza n. 582 del 13 gennaio 2026 ha affermato che per le istanze di occupazione di suolo pubblico non si applica il silenzio assenso.

Per accogliere una istanza di occupazione suolo, il Comune deve verificare che sia garantita la sicurezza della circolazione stradale e delle persone che utilizzano di tali spazi.