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Per l'Imposta di Soggiorno la Cassazione attribuisce la giurisdizione al giudice tributario

Con ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 (Sezioni Unite civili), la Corte di cassazione ha chiarito che le controversie relative al mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, e non in quella della Corte dei conti.

La decisione prende le mosse dalla riforma introdotta dall’art. 180 del d.l. n. 34/2020, che ha qualificato il gestore della struttura come responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del cliente, superando il precedente inquadramento come agente contabile. Secondo le Sezioni Unite, tale qualificazione attribuisce all’obbligazione una natura esclusivamente tributaria, con conseguente attrazione delle liti nella sfera della giurisdizione tributaria.

Nel caso esaminato, relativo a omessi versamenti dell’imposta di soggiorno per gli anni 2022 e 2023, la Corte ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, compensando le spese in ragione della novità della questione.

Il principio affermato consolida l’orientamento secondo cui, dopo la riforma del 2020, il rapporto tra Comune e gestore della struttura ricettiva è integralmente disciplinato dalle regole del diritto tributario, anche sotto il profilo sanzionatorio.