Perdita del minimo etico, il danno di immagine
Pubblichiamo un articolo dell'Avv. Maurizio Lucca - Segretario generale enti locali - in materia di danno di immagine.
Il danno d’immagine costituisce un ristoro (risarcimento) arrecato alla lesione del decoro e del prestigio della Pubblica Amministrazione, determinando la perdita di credibilità ed affidabilità presso i cittadini (l’opinione pubblica), pregiudicando valori primari di rilievo costituzionale, quali la legalità dell’azione amministrativa, il buon andamento della Amministrazione (ex art. 97 Cost.), che deve apparire prima di essere imparziale e rispettosa delle regole poste a fondamento dell’organizzazione amministrativa: la struttura, ovvero l’apparato funzionale fatto di persone al servizio delle Istituzioni (ex art. 98 Cost.).
Ne consegue che il danno all’immagine è un “danno pubblico” in quanto lesione del buon andamento della PA, la quale perde, con la condotta illecita dei soggetti ad essa vincolati da un rapporto di servizio, credibilità ed affidabilità all’interno ed all’esterno della propria organizzazione (un offuscamento, una contaminazione all’imparzialità, ergo immagine specchiata), ingenerando l’errata convinzione che i comportamenti patologici posti in essere da chi opera per suo conto, siano un connotato abituale dell’azione dell’Amministrazione.
Per il suo perfezionamento non è richiesta una deminutio patrimonii, essendo sufficiente la sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso, in quanto contrastante con interessi primari protetti in via diretta ed immediata dall’ordinamento giuridico: un danno non patrimoniale (esistenziale) derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona stessa.