Perfezionamento della notifica degli atti
Con Ordinanza n. 21765 del 29/07/2025, la Corte di Cassazione ha ripreso il principio per cui in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta a pena di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 - 01).
Nel caso in esame, la società contribuente aveva contestato la ricezione di un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2015 emesso dall’Ente impositore e consegnato da quest'ultimo all’ufficio postale in data 25.03.2021, ma pervenuto nella sfera di conoscibilità della società in data 30.03.2021 e, quindi, oltre il termine quinquennale così come prorogato, fino al 26.03.2021, dall'art. 67, commi 1 e 4, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020.
Nei primi due gradi di giudizio, la Corte di giustizia tributaria aveva accolto la richiesta della società contribuente disponendo l’annullamento dell’avviso di accertamento, in ragione della intervenuta maturazione del termine decadenziale.
La Suprema Corte, nelle proprie motivazioni ha ritenuto in primis mettere in evidenza (oltre a quanto sopra) che “il d.l. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in l. n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», ed ha espressamente previsto che «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159» (c. 4); disposizione quest’ultima che, a sua volta, prevede che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (art. 12, c. 1, cit.).”
Ed, ancora, ai sensi dell’art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; e detta sospensione, - che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione; detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.
La Corte, anche in precedenti pronunce, ha sottolineato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Dunque, nel caso in esame, il termine decadenziale si è perfezionato in data 26 marzo 2021 sicché la spedizione del 25 marzo 2021 è stata tempestiva e dunque la notificazione dell’avviso di accertamento può ritenersi perfezionata.