Perimetro bilancio consolidato, la sola nomina pubblica non comporta controllo
In materia di perimetro di consolidamento, la Corte dei Conti Lombardia, con delibera 35/2020 ha ribadito il principio di diritto già enunciato nella deliberazione n. 22/2020/PAR, secondo cui, con riguardo alla riconduzione delle ex IPAB all’interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell’Ente, le modifiche introdotte dall’art. 11 sexies del D.L. n. 135/2018 (coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12) hanno una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell’ambito di loro immediata applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore).
È rimandato, pertanto, all’ente locale il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni previste dall’art. 11-ter del d.lgs. n. 118/2011, anche in funzione della natura specifica delle attività svolte dalla fondazione