Personale, possibile ripristinare posizioni eccedentarie nel rispetto dei limiti finanziari
La Corte dei Conti Abruzzo ha riposto, con delibera 37/2020 alla richiesta di chiarimenti di Comune che ha precisato di avere approvato nel 2015 un piano di ristrutturazione con cui ha collocato in eccedenza n. 31 unità di personale tra cui un Dirigente tecnico del Settore "Sportello unico per l’edilizia-energie alternative-ambiente e promozione ecologica-controllo e gestione dei siti inquinanti-ERP". A seguito dell’approvazione del piano l’Ente ha provveduto a sopprimere i posti ritenuti eccedenti in dotazione organica tra cui il già menzionato posto di Dirigente tecnico. Nel richiamare l’art. 2, comma 3, del d.l. 101 del 2013, che prevede tra l’altro, che le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione, il Comune ha chiesto, dovendo assicurare il regolare svolgimento di nuove attività, fra cui quelle previste dalla ricostruzione post terremoto, se è possibile procedere all’istituzione di un nuovo posto di Dirigente tecnico con relativa struttura amministrativa.
La Corte dei Conti ha evidenziato che con decreto ministeriale 8 maggio 2018, sono state definite, ai sensi dell’art. 6 ter, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, come inserito dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogno del personale, che al punto 2.1 individuano gli elementi significativi introdotti dal citato articolo 6 e tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica. L’art. 6 del d.lgs. n.165 del 2001, nella sua nuova formulazione, indica la stretta dipendenza fra il piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti superando " il contenitore rigido" da cui partire per definire il citato PTFP che assume la veste di strumento programmatico, modulabile e flessibile. Secondo quanto riportato, infatti, dalle linee di indirizzo introdotte con il citato d.m. 8 maggio 2018: "La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP".
Come rilevato dalla Sezione di Controllo della Toscana con delibera n. 43/2015/PAR, le disposizioni di cui all’art.2, comma 3, del d.l. n. 101 del 2013 sono inserite:" in un contesto di razionalizzazione organizzativa (ovviamente rispettosa delle funzioni essenziali) a fini di spending review, (che) subordina il ricorso al prepensionamento per posizioni eccedentarie all’obiettivo sostanziale del perseguimento di una riduzione strutturale e duratura della spesa del personale. Pertanto, tra le diverse soluzioni astrattamente possibili in termini di assetto organizzativo, vanno prescelte quelle che maggiormente siano coerenti con tale risultato di contenimento della spesa".
Pertanto, la programmazione del fabbisogno del personale, sulla base, anche, di nuove esigenze organizzative e funzionali, che richiedono l’istituzione di un posto di Dirigente tecnico, è subordinata ai limiti finanziari e alla riduzione strutturale della spesa del personale. Nel rispetto di tali limiti di spesa potenziale, l’Ente potrà procedere alla riqualificazione e alla quantificazione della consistenza della propria dotazione organica garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione programmata, come previsto dall’art.6, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 che sancisce altresì che: "Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"