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Piano annuale dei flussi di cassa deve avere le stesse procedure del PEG

La delibera Corte Conti Sezione Autonomie n. 7/2025 e la Commissione Arconet fanno riflettere sull’importanza della corretta previsione dei flussi di cassa, che NON possono assolutamente essere frutto della sommatoria Cassa = competenza + residui.

La Corte dei Conti ha rilevato che le previsioni di bilancio autorizzatorio di cassa (primo anno del triennio) devono essere coerenti con il Piano annuale flussi di Cassa; se ne deduce quindi la delibera del Piano dei flussi di cassa 2026 dovrà essere approvata in Giunta entro il mese di febbraio 2026, ma di fatto si costruisce insieme al bilancio di previsione, con un iter procedurale simile a quello del PEG. Si ricorda che la Corte Conti Autonomie nella citata delibera 7/2025 ha posto, tra gli altri, i seguenti interrogativi sulla gestione della cassa:

-L'ente, anche a seguito di variazione di bilancio, ha formulato le previsioni di cassa 2025 in maniera coerente con il piano annuale dei flussi di cassa?

-Eventuali scostamenti significativi tra le previsioni di cassa contenute nel piano annuale dei flussi di cassa e gli incassi e i pagamenti registrati da Siope nell'anno n-2 sono stati adeguatamente motivati?

-L’ente ha adottato il piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, previsto dall’art. 6 co. 2 del d.l. n. 155/2024?

-I singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all’elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa?

-L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere?

-Nel caso in cui l’ente sia soggetto attuatore di interventi finanziati in tutto in parte con risorse PNRR, è previsto in bilancio il ricorso alle anticipazioni fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento previste dall’art. 18-quinquies del d.l. n. 113/2024?


La Commissione Arconet nell’ultimo verbale pubblicato relativo alla seduta di settembre ha iniziato un primo ragionamento che è proseguito nella riunione di oggi, dove sono emersi altri spunti interessanti, che saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

Nella seduta di settembre, la Commissione Arconet ha analizzato una prima proposta di modifica ai principi contabili All. 4/1 Dlgs 118/2011.

La proposta, dopo avere chiarito la differenza tra le previsioni di competenza, costituite dai crediti e dai debiti che l’ente ha il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, e le previsioni di cassa, che indicano l’importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo anno, individua le condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa:

➢ il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:

+ totale degli stanziamenti delle entrate di competenza,

+ totale dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio precedente,

- fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio,

- fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente;

➢ il totale delle previsioni dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni.

➢ il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:

+ i residui passivi alla chiusura dell’esercizio,

+ il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con esigibilità distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2 lettere b) e g) dell’allegato 4/2. Al tal fine, dal totale degli stanziamenti sono escluse le spese da pagare nell’esercizio successivo e sono comprese le spese di competenza dell’esercizio precedente, da pagare nell’esercizio di riferimento;

- i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato” oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell’esercizio,

- la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal “di cui fondo pluriennale vincolato”,

- gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.

Al fine di garantire la coerenza tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, la proposta prevede che, se il totale delle previsioni dei pagamenti non è sufficiente a far fronte al totale delle spese di competenza e dei residui che saranno effettivamente esigibili nel corso dell’esercizio, è necessario:

- assicurare il pagamento delle obbligazioni già assunte, costituite dai residui passivi esigibili e dalla quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato”

- ridurre gli stanziamenti delle spese di competenza, in quanto trattasi di autorizzazioni di nuove spese.