Scade oggi il termine per deliberare il piano annuale flussi di cassa
Scade oggi il termine ultimo per deliberare il Piano annuale flussi di cassa, strumento di grande rilevanza per il rispetto dei tempi di pagamenti, la verifica della capacità di riscossione, il miglioramento dei flussi e del saldo finale di cassa presunto. Oltre a tutto, la materia è correlata con l'art. 1 comma 659 Legge 199/2025, legge di bilancio 2026, su cui è appena stato pubblicato il Decreto Ministero Economia e e finanze di recepimento.
L’art. 6 del DL n. 155/2024 convertito in Legge n. 189/2024 dispone che al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C((M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) )), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa.
La Corte dei Conti Sezione Autonomie nella delibera n. 7/2025 relativa al questionario al bilancio di previsione 2025-2027 ha inserito una specifica sezione dedicata alla cassa, da sempre indagata dalle Sezioni regionali, ma che dal 2025 assume un maggior rilievo in considerazione delle novità normative intervenute. Allo scopo di rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento in attuazione della milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si è infatti ritenuto di rafforzare il momento programmatorio delle previsioni dei flussi di cassa aumentandone l’attendibilità attraverso la parametrazione delle previsioni ai dati Siope recanti le riscossioni ed i pagamenti ivi registrati nell’esercizio n-2.
L’articolo 6, co. 1 del d.l. n. 155/2024, in particolare, ha introdotto l’obbligo di approvazione, da parte della giunta di ciascun ente territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire dal 2025, del Piano annuale dei flussi di cassa (PAFC). ESSO CONTIENE UN CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI E DEGLI INCASSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO SECONDO PREVISIONI TRIMESTRALI LA CUI ELABORAZIONE, COME PIÙ VOLTE SOTTOLINEATO DALLA SEZIONE NEI QUESTIONARI E LINEE GUIDA DEGLI ANNI PASSATI, NON PUÒ ESSERE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL RESPONSABILE FINANZIARIO, MA RICHIEDE LA NECESSARIA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI ALTRI SERVIZI DELL’ENTE.
Il modello del Piano annuale dei flussi di cassa è stato pubblicato sul sito istituzionale di Arconet (Mef-RGS) ed è articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con i dati cumulati dei flussi sia dei residui che delle previsioni di competenza, comparabili con i flussi di cassa dello stesso trimestre dell’anno n-2 presenti in Siope.
Le domande del questionario sono quindi volte a VERIFICARE CHE I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE SUGLI EQUILIBRI DI CASSA SI CONCENTRINO INNANZITUTTO SULL’ATTENDIBILITÀ DEL PIANO E SULLA COERENZA DI TALE DOCUMENTO CON LE PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO, NONCHÉ A VERIFICARE L’ESISTENZA DI CRITICITÀ NEI FLUSSI DI CASSA CHE IMPONGANO, GIÀ NELLA FASE PREVISIONALE, IL RICORSO ALL’UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DEI FONDI VINCOLATI E/O AL RICORSO ALLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. Ciò al fine di accertare se detti strumenti di regolazione dei flussi dipendano da fisiologici scostamenti temporali tra incassi e pagamenti o, piuttosto, siano sintomatici di una crisi di liquidità strettamente collegata a previsioni di cassa inattendibili che consentano un effetto espansivo della spesa priva di reale copertura.
La delibera Corte Conti Sezione Autonomie n. 7/2025 e la Commissione Arconet fanno riflettere sull’importanza della corretta previsione dei flussi di cassa, che NON possono assolutamente essere frutto della sommatoria Cassa = competenza + residui.
La Corte dei Conti ha rilevato che le previsioni di bilancio autorizzatorio di cassa (primo anno del triennio) devono essere coerenti con il Piano annuale flussi di Cassa; se ne deduce quindi la delibera del Piano dei flussi di cassa 2026 dovrà essere approvata in Giunta entro il mese di febbraio 2026, ma di fatto si costruisce insieme al bilancio di previsione, con un iter procedurale simile a quello del PEG. Si ricorda che la Corte Conti Autonomie nella citata delibera 7/2025 ha posto, tra gli altri, i seguenti interrogativi sulla gestione della cassa:
-L'ente, anche a seguito di variazione di bilancio, ha formulato le previsioni di cassa 2025 in maniera coerente con il piano annuale dei flussi di cassa?
-Eventuali scostamenti significativi tra le previsioni di cassa contenute nel piano annuale dei flussi di cassa e gli incassi e i pagamenti registrati da Siope nell'anno n-2 sono stati adeguatamente motivati?
-L’ente ha adottato il piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, previsto dall’art. 6 co. 2 del d.l. n. 155/2024?
-I singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all’elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa?
-L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere?
-Nel caso in cui l’ente sia soggetto attuatore di interventi finanziati in tutto in parte con risorse PNRR, è previsto in bilancio il ricorso alle anticipazioni fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento previste dall’art. 18-quinquies del DL n. 113/2024?
La Commissione Arconet negli ultimi verbali, anche in vista del Decreto di cui art. 1 comma 659 Legge 199/2025, ha chiarito la differenza tra le previsioni di competenza, costituite dai crediti e dai debiti che l’ente ha il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, e le previsioni di cassa, che indicano l’importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo ann.
Le condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa sono:
➢ il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:
+ totale degli stanziamenti delle entrate di competenza,
+ totale dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio precedente,
- fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio,
- fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente;
➢ il totale delle previsioni dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni.
➢ il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:
+ i residui passivi alla chiusura dell’esercizio,
+ il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con esigibilità distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2 lettere b) e g) dell’allegato 4/2. Al tal fine, dal totale degli stanziamenti sono escluse le spese da pagare nell’esercizio successivo e sono comprese le spese di competenza dell’esercizio precedente, da pagare nell’esercizio di riferimento;
- i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato” oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell’esercizio,
- la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal “di cui fondo pluriennale vincolato”,
- gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.
Al fine di garantire la coerenza tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, se il totale delle previsioni dei pagamenti non è sufficiente a far fronte al totale delle spese di competenza e dei residui che saranno effettivamente esigibili nel corso dell’esercizio, è necessario:
- assicurare il pagamento delle obbligazioni già assunte, costituite dai residui passivi esigibili e dalla quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato”
- ridurre gli stanziamenti delle spese di competenza, in quanto trattasi di autorizzazioni di nuove spese.