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Piano dei conti integrato aggiornato, lo schema di decreto

La Commissione Arconet, nel corso dell’ultima riunione di luglio, ha ripreso le proposte di aggiornamento dell’allegato n. 6 Dlgs 118/2011 e smi, concernente il piano dei conti, esaminate in occasione della precedente seduta, dove era presente anche una proposta di aggiornamento dei codici gestionali riguardanti i Fondi europei della pesca, per tenere conto delle modifiche conseguenti ai diversi cicli di programmazione europea, al fine di garantire un corretto monitoraggio di tali risorse, attraverso una corretta classificazione dei nuovi programmi europei dedicati alla pesca e all’acquacoltura, evitando l’utilizzo della voce residuale.

La proposta esaminata consisteva nella:

-cancellazione dei codici riguardanti lo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP), ormai chiuso e rendicontato;

-modifica della descrizione delle voci riguardanti il FEP, con l’obiettivo di generalizzare la voce, attraverso l’eliminazione del riferimento al programma operativo FEP.

A conclusione della precedente riunione, è stato chiesto ai rappresentanti delle regioni, in quanto interessate alla modifica, di verificare con le altre regioni eventuali criticità della proposta.

A seguito degli approfondimenti effettuati, i rappresentanti delle regioni hanno rappresentato, alla Commissione, che:

-diverse regioni hanno ancora residui attivi riguardanti lo SFOP. Pertanto, i codici riguardanti tale strumento non possono essere cancellati;

-negli anni, a seguito dell’adozione dei nuovi programmi europei dedicati alla pesca, le regioni hanno adottato comportamenti diversi, in quanto alcune regioni, hanno continuato ad utilizzare i codici previsti dal vigente piano dei conti, mentre altre regioni hanno utilizzato la voce residuale. Pertanto, un’eventuale modifica del piano dei conti, a programmazione in corso, avrebbe impatti gestionali considerevoli, richiedendo l’apertura di nuovi capitoli mentre i residui attivi e gli accertamenti già assunti rimarrebbero sui precedenti

In conclusione, i rappresentanti delle regioni propongono di rinviare l’aggiornamento del piano dei conti a decorrere dalla prossima programmazione dei fondi europei per la pesca e l’acquacoltura.

La Commissione accoglie la richiesta dei rappresentanti delle regioni, che determina la necessità di eliminare le modifiche riguardanti i Fondi europei della pesca dallo schema di decreto ministeriale di cui al punto n. 4 e dal piano dei conti in esame.

Il Presidente prosegue l’esame del Piano dei conti di cui all’allegato n. 6, segnalando che nel corso delle attività di aggiornamento del glossario, sono sorte perplessità con riferimento alla proposta Istat di inserire nel piano dei conti la voce E.4.03.10.01.014 - Altri trasferimenti in conto capitale da GSE e da altre Amministrazioni centrali che operano nei settori dell'energia. A seguito di un confronto con i rappresentanti Istat è stato verificato che, per le esigenze segnalate da Istat è preferibile sostituire tale nuova voce con una riguardante i contributi agli investimenti da GSE e da altre Amministrazioni centrali che operano nei settori dell'energia.

La Commissione condivide e approva anche questa modifica, degli aggiornamenti, che riguarda sia il modulo finanziario sia il modulo economico del piano di conti integrato.

Le modifiche esaminate, per i comprensibili collegamenti, impattano anche sui documenti iscritti all’ordine del giorno della presente riunione, quali lo schema di decreto di aggiornamento, il glossario dei codici SIOPE e la matrice di transizione che, pur non obbligatoria per gli enti territoriali, riveste notevole importanza operativa.

Prima di concludere l’esame del primo punto all’ordine del giorno il rappresentante delle regioni chiede un chiarimento in merito alle nuove voci del piano dei conti integrato riguardanti i beni demaniali in leasing, non previste nel piano dei conti della riforma 1.15 del PNRR.

In riposta alla richiesta di chiarimento si ricorda che attualmente il piano dei conti vigente degli enti territoriali, diversamente da quello previsto per la riforma accrual, prevede apposite voci per i beni indisponibili acquisiti attraverso operazioni di leasing finanziario, in coerenza con l’articolo del D.lgs. n. 36/2023 riguardante il codice dei contratti pubblici che, nel prevedere “Per finanziare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità gli enti concedenti possono stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing)”, non distingue tra beni demaniali, beni indisponibili e beni disponibili.

L’aggiornamento del piano dei conti, diretto ad una classificazione più analitica dei beni demaniali, ha confermato tale approccio attraverso l’introduzione dei codici riguardanti i beni demaniali acquisiti attraverso operazioni di leasing finanziario salvo per i beni del demanio naturale (marittimo, idrico, ecc.).

Per maggiori approfondimenti in merito a tali scelte si richiamano i chiarimenti rappresentati in occasione della riunione della Commissione ARCONET tenuta nel mese di maggio c.a. e si fa rinvio per completezza al relativo resoconto pubblicato nel sito ARCONET della Ragioneria generale dello Stato che, per comodità, parzialmente si riporta:

“…Il dibattito prosegue con l’esame delle voci riguardanti il leasing, non previsto nel piano dei conti della riforma accrual per i beni demaniali e per i beni indisponibili.

In coerenza con l’articolo 196 del d.lgs. n. 36 del 2023 che prevede il leasing per tutte le opere pubbliche, la Commissione Arconet concorda di conservare nel piano dei conti degli enti territoriali le voci riguardanti le immobilizzazioni in leasing dei beni indisponibili, e di inserire le voci dei beni in leasing anche con riferimento alle nuove voci dei beni demaniali.

Inoltre, come previsto nello schema del piano dei conti unico della riforma accrual, la Commissione Arconet decide di inserire le voci riguardanti l’ammortamento e il fondo ammortamento anche per i beni in leasing.

Con riferimento al piano finanziario, la Commissione Arconet concorda:

-di conservare l’attuale impostazione che non prevede la distinzione tra i beni demaniali e non demaniali che, invece, è rilevata in contabilità economico patrimoniale. Pertanto, la registrazione in contabilità finanziaria di operazioni riguardanti le immobilizzazioni, darà luogo a scritture in contabilità economico patrimoniale differenti, in relazione alla natura demaniale o non demaniale dell’immobilizzazione;

-di inserire le voci riguardanti le entrate derivanti dalla cessione di immobilizzazioni per le quali, attualmente, sono presenti solo le spese derivanti dall’acquisizione. Al riguardo, la Commissione condivide la necessità di prevedere le voci di entrata anche se la cessione di tali beni è un evento molto raro…”


Inoltre, la proposta di aggiornamento dell’allegato n. 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011 è stata integrata al fine di indicare le modalità e le tempistiche di aggiornamento delle voci del piano dei conti integrato, in relazione alle quali, lo schema del DM di aggiornamento prevede, all’articolo 2, comma 4, che gli aggiornamento riguardanti le nuove voci del piano dei conti integrato e le cancellazioni delle voci del modulo patrimoniale si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, mentre le cancellazioni delle voci del modulo finanziario ed economico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.


Preso atto che le modifiche del piano dei conti esaminate in occasione dell’esame del primo punto all’ordine del giorno sono state recepite nella matrice di transizione, la Commissione approva la versione aggiornata della matrice.


Lo schema ministeriale di aggiornamento degli allegati n. 4/3 e n 6 del D.lgs. n. 118 del 2011 viene approvato all’unanimità (Allegato n. 1). Lo schema di decreto sarà tempestivamente inviato alle amministrazioni previste dall’articolo 3 bis del d.lgs. n. 118 del 2011 per l’acquisizione delle firme.


La Commissione procede all’esame della proposta di aggiornamento del glossario dei codici gestionali SIOPE allineato alle modifiche del piano dei conti integrato di cui al quarto punto dell’ordine del giorno, in quanto, in applicazione dell’articolo 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, le codifiche SIOPE recepiscono, in automatico, gli aggiornamenti del modulo finanziario del piano dei conti integrato.