Polizza obbligatoria, quando rientrano anche sindaco e assessori
La recente riforma della responsabilità amministrativo-contabile introduce un elemento destinato a incidere sull’assetto organizzativo degli enti locali, in particolare quelli di minori dimensioni. Con la legge 7 gennaio 2026 n. 1 è stato infatti previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i soggetti cui siano affidati incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche, misura volta a garantire il ristoro del danno patrimoniale arrecato all’amministrazione in caso di colpa grave.
In prima lettura, la previsione sembrava riguardare principalmente dirigenti e funzionari apicali; tuttavia, l’interpretazione sistematica della norma suggerisce un perimetro applicativo potenzialmente più ampio. Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, infatti, la struttura organizzativa può consentire l’attribuzione di funzioni gestionali ai componenti dell’organo esecutivo in assenza di adeguata dotazione di personale. In tali circostanze sindaci e assessori non si limitano allo svolgimento di funzioni di indirizzo politico, ma esercitano poteri amministrativi incidenti su spesa, impegni e utilizzo delle risorse pubbliche.
Proprio su questo punto si apre la questione interpretativa: l’obbligo assicurativo è collegato alla gestione effettiva di risorse pubbliche e non alla qualifica formale del soggetto. In tale prospettiva, qualora agli Amministratori locali siano attribuite responsabilità di uffici o servizi, la loro posizione potrebbe ricadere nell’ambito applicativo della nuova disciplina.
Resta fermo che l’eventuale condanna presuppone l’accertamento della colpa grave, oggi tipizzata in termini di violazione manifesta di norme o travisamento dei fatti, ma l’estensione dell’obbligo di polizza potrebbe incidere sull’operatività quotidiana degli enti e sulle scelte organizzative interne.
In attesa di indicazioni interpretative o interventi chiarificatori, appare prudente che gli enti locali interessati valutino attentamente, in sede regolamentare e organizzativa, le implicazioni della riforma al fine di prevenire incertezze operative e contenziosi potenziali.