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Possibile applicare avanzo vincolato anche per gli enti in disavanzo, se sono adempienti nell'assorbimento

Il disegno di legge di bilancio 2026 prevede il parziale superamento alla norma di cui commi 897 e 898 Legge 145/2018, che impedisce agli enti in diasavanzo di cui lettera e) oppure (caso raro) di lettera a) di applicare le quote di avanzo vincolato, accantonato, destinato investimento. La novella normativa dispone:

All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 898, è inserito il seguente: «898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all’esercizio in corso di gestione, dopo l’approvazione del rendiconto, l’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l’utilizzo dell’avanzo previsto dalla presente norma».