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Possibile danno erariale se il dipendente pubblico è nominato nel CDA della società partecipata dal Comune

La Corte dei Conti Toscana, con parere n. 83/2025 ha affrontato quesito di Comune volto a verificare la legittimità di conferimento dell'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione di una propria società controllata a un dipendente di altra amministrazione.

La Corte dei Conti, pur dichiarando il singolo quesito inammissibile, ha fornito utili indicazioni al riguardo. Preme rammentare – ha evidenziato la Sezione - che ai sensi dell'art. 53, comma 1, Dlgs 165/2001, alcune attività risultano vietate ai pubblici dipendenti. Tali attività sono individuare mediante rinvio all'art. 60, dpr 3/1957 che dispone, tra l'altro, che “L'impiegato non può (…) accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”.

A tal riguardo si rappresenta, con i medesimi intenti, che la giurisprudenza della Corte Conti Toscana ha affermato che “(l)'incarico di presidente del Cda in una SpA (società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione d'incompatibilità assoluta ex art. 60, DPR n. 3/1957) in rappresentanza del Comune, è attività incompatibile per un pubblico dipendente, e l'autorizzazione allo svolgimento di racconto attività lavorativa extraistituzionale rappresenta una condotta pesantemente colposa, causativa di danno erariale” (Corte dei conti, sez. giurisdizionale Toscana, sentenza n. 487 del 29/12/2021).