Possibile rideterminare il Foi entro il 10 dicembre
L’art. 1 comma 3 bis del DL n. 95/2025 convertito in Legge n. 118/2025 consente la rideterminazione del FOI – Fondo opere indifferibili -nella misura massima dell’80% per consentire la conclusione dei lavori. In particolare, come evidenzia la relazione del Senato, l’art. 1, comma 3-bis introduce un nuovo comma all’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 che disciplina disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori.
Il comma in oggetto prevede all'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 che disciplina disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, dopo il comma 7-quater l’inserimento di un nuovo comma che prevede che al fine di permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di Comuni, Città Metropolitane e Province, già aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano Nazionale Complementare al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo di cui al comma 7, vale a dire del Fondo per l'avvio di opere indifferibili per i quali non si è provveduto all'effettivo aggiornamento della voce «lavori» del quadro economico sulla base della applicazione dei prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera, le Amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero delle economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato, cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato.
Si prevede inoltre che per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale, si provvede alla revoca dell'assegnazione.
La novella normativa dispone:
3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-quater è inserito il seguente:
«7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di comuni, città metropolitane e province, già aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo di cui al comma 7, per i quali non si è provveduto all'effettivo aggiornamento della voce "lavori" del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera, le amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato, a cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato. Per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale si provvede alla revoca dell'assegnazione».
3-ter. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3-bis, per l'adattamento della piattaforma informatica già in uso, necessario all'attuazione della procedura di cui al medesimo comma 3-bis, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 500.000 euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.))