Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente
Lo schema di Decreto legislativo sulla riforma dei tributi locali, attuativo dell’art. 14 Legge delega n. 111/2023, prevede all’art. 1 “Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente”. Il primo rileva che nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono iniziative volte, in particolare, a:
a) attivare, anche con l’ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;
b) implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti;
c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti;
e) introdurre istituti premiali volti a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;
f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell’ente;
g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l’accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici e digitali;
i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;
l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati.
Il comma secondo prevede che le regioni e gli enti locali assicurano l’applicazione dei princìpi generali dell’ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente dell’articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212. Le regioni e gli enti locali provvedono, tra l’altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all’articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.