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Premi agli enti pubblici esclusi da ritenuta

Sono esclusi dalla ritenuta a titolo di imposta, applicabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 67 del TUIR e dell'art. 30 del dPR 600/1973, i premi destinati alle scuole pubbliche risultanti vincitrici - nel caso di specie un impianto fotovoltaico e somme di denaro - a seguito di una votazione on line sugli elaborati caricati su un sito, a seguito di iniziativa portata avanti da una Società del settore energetico, nell'ambito del un programma d'Azione Agenda 2030.
L'articolo 6 c.1 lettera e) del d.P.R. n. 430 del 2001 prevede che non si considerano concorsi o operazioni a premio "le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche".
Nel presupposto che la manifestazione in oggetto rientri tra quelle escluse ai sensi della citata lettera e), la cui valutazione esula dalla competenza dell'Agenzia delle entrate, sui premi non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta, prevista dall'articolo 30 del d.P.R. 600 del 1973.
I premi, nel caso, sono destinati alle scuole pubbliche, incluse le scuole paritarie, con esclusione delle scuole private, e i premi non saranno assegnati ai singoli alunni o alla singola classe, ma esclusivamente alle scuole.
Lo chiarisce la Risposta n. 114/2020 dell'Agenzia delle entrate.