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Premio ai dipendenti in sede: codice tributo per il recupero

La risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 istitusce il codice tributo per il recupero del premio di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che hanno continuato a lavorare in sede, ai sensi dell’articolo 63 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Il premio spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 TUIR che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro ed è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. Il premio è erogato automaticamente dai sostituti di imposta a partire dalla retribuzione di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, recuperandolo tramite compensazione in F24 o F24EP.
Il codice da utilizzare è 1699 per l'F24 tradizionale e 169E per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP).
Ai fini del recupero in compensazione delle somme di cui trattasi, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.