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Preoccupano i criteri di riparto del Fondo Funzioni Fondamentali

Come bene spiegato nella relazione dell’Ufficio studi della Camera, l’articolo 106 del DL 34/2020 "Rilancio" prevede, al comma 1, l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l’anno 2020. Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all’emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

I criteri e le modalità di riparto del fondo, tra gli enti di ciascun comparto, sono rinviati a un decreto del Ministero dell’interno da adottare entro il 10 luglio 2020, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati dall’apposito Tavolo tecnico istituito dal successivo comma 2.

Al fine di assicurare, in ogni caso, una celere erogazione di risorse per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede, nelle more dell’adozione del suddetto decreto, che una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto sia erogata, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame, a ciascuno degli enti del comparto a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate accertate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III (tributarie ed extratributarie, tipologie 1 e 2), come risultanti dal SIOPE.

La norma prevede una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sulle tenuta delle entrate locali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, il comma 2 prevede l’istituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame, di un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 sull’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito delle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa.

Il Tavolo è composto da: due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il tavolo si avvale inoltre, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Infine, il comma 3 da facoltà al Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui sopra, di attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica (SIFiP), monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini del riparto del fondo e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

I Servizi ispettivi di finanza pubblica (SIFiP), istituiti presso il Ministero dell'economia e finanze – Ragioneria Generale dello Stato, svolgono verifiche amministrativo-contabili presso tutte le pubbliche amministrazioni, finalizzate ad accertare la regolarità della gestione amministrativa e contabile e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. In via generale, il Ministero dell'economia e finanze – Ragioneria Generale dello Stato, per tramite dei Servizi ispettivi di finanza pubblica (SiFiP), ai sensi della disciplina sui poteri di monitoraggio attribuiti alla RGS dalla legge di contabilità nazionale (articolo 14, legge n. 196/2009), procede in ogni caso ad effettuare verifiche circa gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. Sulla base di tali poteri, l'articolo 5 del D.Lgs. n. 149/2011, consente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, qualora un ente, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

Detto questo ci si chiede: come saranno calcolati le minori entrate, le maggiori entrate, le minori spese, le maggiori spese? Non c’è dubbio che il ristoro sull’IMU alberghi o il ristoro sulla minore imposta di soggiorno, previsti dal DL "Rilancio" sia una maggiore entrata da scomputare. E’ inoltre probabile che le economie derivanti dalla sospensione automatica dei mutui MEF siano conteggiate come minori spese (anche se già in questo caso non si capirebbe il senso della norma; prima toglie spese e poi toglie entrate?) Ma le altre maggiori entrate frutto di merito del Comune, come il recupero dell’evasione, o le minori spese frutto di merito del Comune, come le riorganizzazioni interne, la chiusura di servizi, le esternalizzazioni e altro, oppure frutto di scelta secondo razionalità economica come le economie da rinegoziazione di alcuni mutui Cassa dd.pp. perché devono entrate nel computo delle maggiori entrate e delle minori spese ed essere compensate in sede di riparto del Fondo Funzioni Fondamentali?

Stesso ragionamento per le Province e le Città metropolitane.

La speranza è che l’ANCI e l’UPI, seduti al tavolo tecnico, facciano sentire la loro voce