Prestazioni sociali ed educative domiciliari, quantificazione
La Corte Conti Umbria con delibera 103/2020 ha fornito risposta a Comune circa la quantificazione delle quote da corrispondere, ai sensi dell’art. 48 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.Secondo la Sezione il citato articolo 48, come sostituito dall’articolo 109 del decreto legge n. 34, autorizza le pubbliche amministrazioni – durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici - al pagamento dei gestori privati per tutto il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili, nei seguenti termini:
a) quota parte dell’importo è dovuta per l’erogazione del servizio standard secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi da parte del gestore;
b) un’ulteriore quota è corrisposta per il mantenimento delle strutture interdette in modo tale che siano immediatamente disponibili ed in regola con le disposizioni vigenti all’atto della ripresa delle normali attività; è eventualmente riconosciuta al gestore, a copertura delle spese residue incomprimibili, una terza quota, ridotta, per compensazione, da eventuali entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti già incassati, cui non corrisponda la prestazione di servizio e da altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti