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Primi pareri Corte Conti sul nuovo DPCM assunzioni personale

Un Comune lombardo ha chiesto alla Corte dei Conti parere in merito all’applicazione del nuovo DPCM 17 marzo 2020 in materia di personale, attuativo dell’art. 33 comma 2 Dlgs 34/2019. In particolare, il Comune istante ha chiesto:

1. se la nuova disciplina si applichi alle assunzioni programmate dopo l'entrata in vigore del decreto: se, in particolare, il piano di fabbisogno del personale, approvato antecedentemente al decreto, consenta l'applicazione della pregressa normativa sulla base del quale è stato impostato;

2. se la mobilità rivesta ancora carattere neutro e non rientri nella nuova disciplina.

I magistrati contabili hanno evidenziato, con delibera 74/2020, che la legge introduce per i Comuni una disciplina delle assunzioni del personale basata sulla "sostenibilità finanziaria" della spesa stessa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Come già analizzato dalla Sezione Controllo Emilia Romagna (delib. n. 32/2020/PAR) "si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’ente nella riscossione delle entrate e la definizione con modalità accurate, del FCDE (…) stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell’ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile".

Quanto alla decorrenza della nuova disciplina, il comma 2 dell’art. 1 del decreto stabilisce che le disposizioni contenute nell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Ciò premesso, nel primo quesito il Comune chiede se "La nuova disciplina si applica alle assunzioni programmate dopo l’entrata in vigore del decreto: in particolare il piano di fabbisogno del personale, approvato antecedentemente consente l’applicazione della pregressa normativa sulla base del quale è stato impostato"

In realtà, con questo primo quesito il comune pone due domande, chiedendo con la prima se "la nuova disciplina si applica alle assunzioni programmate dopo l’entrata in vigore del decreto". La risposta è lineare, nel senso che le assunzioni programmate dopo il 20 aprile 2020 sono chiaramente sottoposte alla nuova disciplina.

La seconda domanda, che formalmente è posta dal comune come una specificazione della precedente, nella sostanza si distingue dalla prima, perché si riferisce all’ipotesi di "piano di fabbisogno del personale approvato antecedentemente al decreto", chiedendo se, in relazione a detto piano, si possa o meno applicare la pregressa normativa in materia assunzionale.

Com’è noto, il piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta, nell’ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell’amministrazione, si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze. Si tratta, cioè, di uno strumento programmatorio che precede l’attività assunzionale dell’Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento. Più chiaramente, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all’art. 33, comma2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale. Giova richiamare, al riguardo, la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, laddove ha avuto modo di affermare che "è da … escludere la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. "effetto prenotativo" della spesa)". Sulla irrilevanza degli atti di programmazione ai fini della risoluzione di questioni di diritto intertemporale, cfr. Sezione Controllo Toscana n. 105/2010/PAR; Sezione Controllo Abruzzo n. 24/2018/PAR.

Passando al secondo quesito, con il quale il comune vuole sapere se "la mobilità riveste ancora carattere neutro e non rientra nella nuova normativa", occorre osservare che l’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha consentito di assumere per mobilità da altri enti soggetti a limiti di spesa senza accrescere la spesa complessiva. Per effetto di tale norma, la mobilità in entrata può coprire la mobilità in uscita e le mobilità in uscita non vengono considerate come cessazioni dal servizio utili per liberare risorse da destinare a nuove assunzioni. L’obiettivo è stato quello di garantire la possibilità che risorse umane, già esistenti nella pubblica amministrazione, potessero essere redistribuite in un’ottica di migliore efficienza ed economicità. Dal punto di vista finanziario, l’operazione si considera neutra, trattandosi di dipendenti che già gravano sui saldi di finanza pubblica.

Nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, tuttavia, la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione