Primo stato patrimoniale Accrual, cambia tutto, ad iniziare dai contributi in c/capitale sospesi e dal valore catastale rivalutato
Il primo conto di Stato patrimoniale Accrual sarà molto diverso da conto di Stato patrimoniale Dlgs 118/2011 e smi, sia nel metodo (modalità di redazione e contabilizzazione) sia nel merito (valori attribuiti).
Le differenze toccano presssochè tuttigli elementi inventariali, in modo particolare risaltano i contributi in conto investimenti, che non sono più oggetto di sospensione del provento tramite risconto passivo, e le valorizzazioni secondo il criterio del valore catastale rivalutato, che Accrual non considera più coem metodo valido e rispettoso del principio di rappresentazione veritiera e corretta.
I risconti passivi relativi a sospensione di contributi in conto capitale già in essere al 31.12.2024 dovrebbero essere mantenuti fino ad avvenuto esaurimento. Quindi faranno fino in fondo il loro "utile compito" di sterlizzare - mediante imputazione a conto economico della quota annuale contributi - la quota di ammortamento dell'opera pubblica finanziata dal contributo. Usiamo il verbo al condizionale (dovrebbero essere mantenuti) perchè Il MEF non si è ancora formalmente espresso sul tema. I proventi sospesi relativi a contributi in conto capiatel relative a opere che non sono ancora finiti e quindi non ancora in ammortamento dovrebbero essere girati a patrimonio netto.
Per quali motivi il principi contabili non considerano valido il criterio di valutazione dei beni immobili al valore catastale rivalutato, quando invece il Dlgs 118/2011 consigliava addirittura questo criterio?
Il valore catastale rivalutato, criterio transitorio e prudenziale, fu introdotto dal D.Lgs. 118/2011 come:
-criterio semplificato per l’avvio della contabilità patrimoniale negli enti pubblici;
-soluzione pragmatica in mancanza di documentazione storica affidabile;
-criterio prudenziale per evitare sovrastime del patrimonio.
In assenza del valore storico o di altri elementi oggettivi per stimare il fair value, può essere utilizzato il valore catastale rivalutato, come criterio residuale.
Non era un principio contabile in senso stretto, ma un criterio semplificato puntuale.
I principi contabili internazionali (es. IPSAS, IFRS) o nazionali in versione economico-patrimoniale evoluta non accettano il valore catastale rivalutato per almeno tre motivi fondamentali:
-Il valore catastale è un valore amministrativo, pensato per fini fiscali (IMU, successioni, ecc.), non per rappresentare il valore d’uso o di mercato del bene.
-Anche rivalutato con coefficienti ISTAT, non riflette né il fair value, né il costo storico, né il valore residuo economico.
-I principi accrual impongono che i valori di bilancio siano:
Rilevanti (cioè utili alle decisioni)
Attendibili (cioè verificabili e fondati su dati oggettivi)
Completi e neutri
-Il valore catastale rivalutato non soddisfa nessuna di queste caratteristiche.
-Due beni simili possono avere valori catastali molto diversi a seconda:
dell’anno di accatastamento
della categoria catastale assegnata
delle rivalutazioni effettuate
-Questo porta a disomogeneità nei bilanci pubblici, impedendo confronti tra enti.
Delfino & Partners affianca gli enti pubblici nell'attuazione della Riforma Contabile ACCRUAL