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Principio di onnicomprensività della retribuzione e compensi aggiuntivi

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 203/2026, ha affrontato quesito volto a verificare se sia legittimo destinare al personale comunale una quota dell’avanzo derivante dalla liquidazione dell’Unione dei Comuni, trasferita all’Ente dal Liquidatore e qualificata da quest’ultimo come destinabile al fondo incentivante del personale che avrebbe collaborato alle attività liquidatorie, pur in assenza di preventivi atti formali di incarico, di specifiche previsioni nell’ambito della contrattazione decentrata e di preventiva costituzione della relativa provvista nel fondo per il trattamento accessorio.

La Sezione ha risposto che “Il principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, di cui agli artt. 24, comma 3, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, osta al riconoscimento di compensi aggiuntivi al personale dipendente in assenza di una specifica previsione normativa o contrattuale che ne disciplini presupposti, limiti e modalità di attribuzione. Ne consegue che non è giuridicamente ammissibile destinare al personale comunale quote dell’avanzo derivante dalla liquidazione di un ente pubblico, sulla base della sola relazione del Liquidatore e in assenza di preventivi atti formali di incarico, di preventiva costituzione del fondo per il trattamento accessorio e di specifica disciplina nell’ambito della contrattazione integrativa, tanto più ove le prestazioni risultino già integralmente eseguite, assumendo il compenso natura sostanzialmente premiale e non incentivante”.