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Principio di rotazione escluso se la procedura del MePA è aperta a tutti

Non si applica il principio di rotazione, secondo le linee guida ANAC n. 4 e l'art. 36 D.Lgs. 50/2016 vigente ratione temporis, alla procedura di gara effettuata mediante richiesta di offerta sul M.E.P.A. nel quale qualunque operatore del settore interessato può formulare la propria offerta, iscrivendosi al portale. 
Il TAR Sardegna, nella sentenza n. 891/2019, non condivide l'orientamento secondo cui le procedure sul mercato elettronico, anche mediante richiesta di offerta, non potrebbero considerarsi "aperte" e, come tali, in grado di giustificare la deroga al principio di rotazione, essendo conoscibili solo dagli operatori iscritti.
Precisa infatti il TAR Sardegna che non rileva "il fatto che, per avere notizia di simili procedure selettive, è necessario essere iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica di riferimento: è questa, infatti, una condizione notoria e facilmente soddisfabile da qualunque operatore del settore, nonché perfettamente in linea con la previsione normativa di cui all’art. 1, comma 450, della legge 127 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche, "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati  elettronici...": se, dunque, il ricorso al mercato elettronico corrisponde a un preciso obbligo normativo per le stazioni appaltanti pubbliche, non si vede come la necessità d’iscriversi al principale portale informatico che ciò consente -cioè il M.E.P.A.- possa privare le relative procedure informatizzate di quel "carattere di apertura" che giustifica la deroga al principio di rotazione."
Il TAR da quindi evidenza della sostanziale evoluzione del mercato a seguito dell'introduzione degli obblighi di acquisto elettronici nella pubblica amministrazione, ammettendo la deroga al principio di rotazione quando l'offerta può essere presentata da tutti gli operatori iscritti (anche successivamente, nei termini per presentare l'offerta) essendo l'obbligo di iscrizione al Mepa condizione "notoria e facilmente soddisfabile".