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Principio di rotazione: nessun divieto assoluto di invito al gestore uscente

La pur doverosa applicazione del principio di rotazione non può dar vita ad una ulteriore causa di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica e dunque il principio di rotazione non impone alla stazione appaltante il divieto assoluto di invitare alla nuova gara l’appaltatore uscente. Il principio di rotazione, che non è disciplinato direttive comunitarie, ma istituto del diritto interno, si deve coordinare con alcuni principi costituzionali ai quali la P.A. è tenuta ad ispirare la propria azione, come agire in modo da garantire il buon andamento, e con quello di concorrenza.
Di conseguenza, il TAR Marche, nella sentenza n. 707/2019, ritiene legittimo l'affidamento al contraente uscente di un servizio a seguito di manifestazione di interesse al quale avevano partecipato solo due imprese e dove l'offerta del precedente affidatario era risultata la più conveniente. Inoltre, la scelta di invitare il contraente uscente non è illegittima se manifestata solo nel provvedimento di aggiudicazione e non nel primo atto della procedura, anche perché non può essere assunta prima che la stazione appaltante abbia verificato quante manifestazioni di interesse o domande di invito siano state formulate, perché si deve anzitutto verificare quale sia lo stato del mercato di riferimento. Qualora questo sia ridotto, ad esempio perché poche imprese abbiano manifestato interesse, escludere dalla procedura l’appaltatore uscente riduce il confronto competitivo. Viceversa, l'invito al gestore uscente, motivato dall'elevato grado di soddisfazione maturato, ha imposto agli operatori interessati di formulare offerte competitive ed ha consentito all’amministrazione di ottenere un risparmio cospicuo.