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Priva di effetto l’autorizzazione postuma allo svolgimento di incarichi extraistituzionali

Con la recente sentenza n. 339/2019, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania ha affermato che la configurabilità di un’autorizzazione postuma allo svolgimento di incarichi esterni mal si concilia con l’art. 53, comma 10, ultimo inciso, del d.lgs. n. 165/2001, che, in considerazione della predominanza degli interessi dell’amministrazione rispetto alle aspettative dell’interessato e dell’ampio novero di attività in radice vietate, prevede, in presenza di regolare istanza, una rara ipotesi di silenzio rigetto.