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Privacy dei minori negli asili nido: il Garante vieta la diffusione online delle immagini e ordina la cancellazione

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un importante provvedimento che ribadisce con fermezza un principio fondamentale: la riservatezza e la dignità dei bambini vanno tutelate sin dalla primissima infanzia. L'Autorità ha vietato a un asilo nido l'ulteriore diffusione online delle foto dei piccoli ospiti, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, ordinando contestualmente la cancellazione delle immagini illecitamente trattate.

Il procedimento ha preso avvio dal reclamo di un genitore che, per poter iscrivere la propria figlia all'asilo, si era trovato costretto a prestare il consenso alla raccolta e all'utilizzo delle immagini della bambina. Una situazione che evidenzia come il consenso, elemento cardine della normativa sulla privacy, possa trasformarsi da strumento di tutela in meccanismo di coercizione quando viene posto come condizione imprescindibile per l'accesso a un servizio essenziale.

Il genitore aveva inoltre segnalato la presenza all'interno della struttura di un sistema di videosorveglianza attivo anche durante lo svolgimento dell'attività educativa, sollevando ulteriori questioni sulla legittimità del trattamento dei dati personali dei minori e del personale.

L'istruttoria condotta dal Garante ha fatto emergere un quadro particolarmente grave. L'asilo aveva pubblicato sia sul proprio sito web sia sul profilo Google Maps numerose immagini dei minori ripresi in diversi momenti della "giornata tipo", inclusi contesti di particolare delicatezza come il sonno, la mensa, l'utilizzo dei servizi igienici, il cambio del pannolino e i massaggi infantili.

Si tratta di situazioni e attività caratterizzate da una particolare intimità, destinate per loro natura a rimanere riservate a tutela della dignità dei bambini. La pubblicazione di tali immagini espone i minori a rischi significativi, derivanti non solo dal possibile uso illecito dei dati da parte di terzi, ma anche dalle potenziali ripercussioni nella loro futura vita sociale e relazionale.

Il Garante ha chiarito con fermezza che i trattamenti effettuati dall'asilo non avrebbero potuto trovare fondamento giuridico nel consenso dei genitori. Prevale infatti il superiore interesse dei minori a non vedere pubblicate online, per finalità promozionali dell'attività dell'asilo, le fotografie che li ritraggono in momenti particolarmente intimi della loro esperienza educativa.

Come stabilito dalla consolidata giurisprudenza, la pubblicazione di immagini di minori sui social network senza il consenso di entrambi i genitori costituisce illecito civile che comporta la lesione dei diritti all'immagine e alla riservatezza del minore, e il consenso necessario per il trattamento dei dati personali del minore deve essere prestato concordemente da entrambi i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel caso specifico, il consenso non poteva considerarsi né consapevole né libero, dal momento che in caso di rifiuto sarebbe stata preclusa la possibilità di iscrivere i bambini all'asilo. Tale circostanza configura una forma di coercizione che vizia alla radice la validità del consenso prestato.

Particolarmente significativo è il rilievo mosso dal Garante riguardo al sistema di videosorveglianza installato nell'asilo. Le telecamere, operative durante l'orario di servizio educativo e collocate in diversi locali della struttura (inclusi i bagni, limitatamente all'area dei lavandini, il refettorio, la zona riposo, il guardaroba), riprendevano sia i minori sia il personale educativo nello svolgimento della propria attività lavorativa.

L'Autorità ha stabilito che tale sistema non rispettava le condizioni previste dall'articolo 114 del Codice della privacy e dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, configurandosi come un controllo diretto e sistematico dell'attività lavorativa finalizzato alla prevenzione di reati, obiettivo che non rientra tra le finalità tassativamente previste dalla legge per l'impiego di strumenti tecnologici sui luoghi di lavoro.

Il Garante ha inflitto all'asilo una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per le violazioni degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento GDPR e dell'articolo 2-ter del Codice della privacy.

Oltre alla sanzione pecuniaria, l'Autorità ha ordinato misure correttive specifiche (divieto assoluto di ogni ulteriore trattamento, inclusa la diffusione online, delle foto dei minori; cancellazione immediata delle immagini dai propri archivi; comunicazione entro trenta giorni delle iniziative intraprese per dare attuazione agli ordini impartiti).

Il caso ha implicazioni che vanno ben oltre la singola struttura coinvolta, interessando l'intero settore dei servizi educativi per l'infanzia. Gli asili nido, le scuole dell'infanzia e tutte le strutture che accolgono minori devono rivedere le proprie pratiche di trattamento dei dati personali.

Il provvedimento del Garante rappresenta dunque un monito chiaro anche per gli Enti: nell'era digitale, la tutela della privacy e della dignità dei minori non può essere considerata un optional, ma costituisce un dovere inderogabile di ogni soggetto che, a vario titolo, si occupi della loro cura ed educazione.