Processo tributario: compensazione delle spese di lite
Con Ordinanza n. 19674 del 13/06/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza. (Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23592; Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n. 9312)