Processo tributario: impugnazione tempestiva dell’atto impositivo
Con Ordinanza n. 13348 del 19/05/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna (Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 4891 del 11/03/2015).
Nel processo tributario, nel caso in cui un Ente contesti al contribuente la tempestività dell’impugnazione dell’atto impositivo, è onere di quest’ultimo allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10209 del 27/04/2018).
I giudici ricordano che nel caso la notifica abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, la data di notifica va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25753 del 10/12/2007; conf. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10136 del 09/05/2014).