Processo tributario: la notificazione di atti
Con Ordinanza n. 30356 del 18/11/2025, la Corte di cassazione, in materia di notificazione di atti nel processo tributario, ha ricordato che: “Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione” (Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera a), numero 4), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).
Il citato decreto ministeriale n. 163 del 2013 dispone che:
“1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto, rubricato, Indirizzo di posta elettronica certificata, «Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA”.
Si aggiunga che il MEF, nelle linee guida del processo tributario, con la Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016, in relazione al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, ha previsto che: “Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo 5. In ordine all’individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell’IPA (www.indicepa.gov.it) e nell’INI-PEC (www.inipec.gov.it)”.
Nella controversia analizzata, nel secondo grado di giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria ha dichiarato inammissibile l’appello per inesistenza della notifica, ritenendo che l’atto fosse stato inviato all’indirizzo PEC risultante dall’indice IPA invece che dal registro PP.AA., ritenuto corretto.
Il contribuente, qui ricorrente, a suo avviso invece, affermava che la notifica era pienamente valida in quanto effettuata secondo l’art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992 e il D.M. n. 163/2013, che prevedono l’utilizzo dell’indirizzo PEC pubblicato nell’IPA per gli enti impositori.
La Corte Suprema ha sostenuto che la notificazione dell’appello avvenuta all’indirizzo risultante dal registro IPA non è inesistente, ma è da ritenere correttamente eseguita.