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Progressione economica e decorrenza del differenziale stipendiale

ARAN ha risposto (N.34203/2025) al seguente quesito in materia di progressione economica:

DOMANDA

Qualora la procedura di progressione economica regolata dal CCI 2023, sottoscritto entro l’anno di riferimento, venga bandita a giugno del 2024 ma con decorrenza 1° gennaio 2023, un dipendente che nell’aprile 2024 per effetto di una progressione tra le aree venga inquadrato nell’area superiore può essere beneficiario del differenziale economico della procedura di progressione economica di cui sopra afferente all’area inferiore?

RISPOSTA

Con riferimento al quesito in esame, fermo restando quanto già espresso con l’orientamento applicativo CFL 224, si precisa che i requisiti di ammissione alla procedura di progressione economica, relativi al possesso del triennio, di cui all’art. 14, comma 2 lett. a) del CCNL16.11.2022 devono sussistere al momento della decorrenza del beneficio. Pertanto, nel caso di specie, per il calcolo del triennio la fotografia dovrà essere fatta al 1° gennaio 2023 a prescindere dai ritardi nell’espletamento della procedura selettiva in questione.

Qualora, come nella fattispecie evidenziata, la selezione di progressione orizzontale sia avviata successivamente, per quel personale (in possesso dei richiesti requisiti che nel frattempo sia transitato in Area superiore per effetto di progressione tra le Aree) in caso di aggiudicazione e riconoscimento della progressione economica, con effetto 1° gennaio 2024, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 15, comma 3 del medesimo CCNL che, come noto prevede che ove il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova area, il dipendente conservi a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area.