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Progressioni verticali possibili soltanto per un posto su cinque di pari categoria

Con deliberazione n. 103/2019/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania ha ricordato che l'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017, laddove prevede che "il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria", è chiaro nel prescrivere che tale percentuale del 20% debba riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria, e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria, come erroneamente prospettato dal Comune richiedente il parere.