Project financing e discrezionalità pubblica nelle valutazioni
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9936/2024, ha ribadito un importante principio in materia di project financing: anche dopo l'approvazione della proposta e la dichiarazione di pubblico interesse, l'amministrazione mantiene piena discrezionalità nel valutare se proseguire o meno con la procedura.
I Giudici hanno chiarito che non sorge alcun distinto e autonomo rapporto precontrattuale che vincoli l'Amministrazione a dare corso alla procedura di finanza di progetto. La valutazione sulla perdurante attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera continua infatti ad essere immanente fino all'affidamento definitivo.
Come evidenziato anche dal TAR Catania, l'amministrazione deve poter considerare, sino all'affidamento, l'attualità e la convenienza della realizzazione "senza condizionamenti finanche da eventuali previ e informali contatti, finalizzati all'elaborazione della proposta da parte del promotore".
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la presentazione di un progetto comporta l'assunzione del rischio che esso possa non essere giudicato conforme all'interesse pubblico. È infatti insito nella posizione del promotore il rischio dei costi di redazione, essendo il progetto assoggettato al potere di verifica di fattibilità dell'amministrazione.
La posizione di vantaggio acquisita dal promotore per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica quindi solo all'interno dell'eventuale gara, una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata definitivamente assunta. Prima di tale momento, come sottolineato dal Consiglio di Stato, l'affidamento del privato matura solo quando l'Amministrazione, dopo averne valutato la convenienza per l'interesse pubblico, propone concretamente l'esecuzione dell'opera avviando la fase di gara.
La pronuncia si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera mediante project financing, anche successivamente alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta.
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