Project financing, i nuovi principi si applicano anche alle procedure iniziate in precedenza
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 14/2026 ha affrontato la gestione del rischio da passività potenziali nell’ambito di una procedura di project financing, in presenza di un contrasto tra la disciplina nazionale vigente ratione temporis (art. 193, comma 8, d.lgs. 36/2023, nel testo anteriore al correttivo) e i principi eurounitari oggetto di rilievi nella procedura di infrazione 2018/2273.
Dalla richiesta trasmessa dall'Amministrazione istante emerge quanto segue. Il Comune riferisce che, in data 20 dicembre 2024, un operatore economico costituito in ATI ha presentato, nell'ambito di un procedimento ad evidenza pubblica, una proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 36/2023. La proposta è pervenuta prima dell'entrata in vigore del correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 209/2024, entrato in vigore il 31 dicembre 2024), sicché la procedura è stata incardinata sulla base della normativa previgente.
La Sezione affronta il nodo centrale rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale vigente al momento dell’avvio della procedura e i rilievi eurounitari che ne mettono in dubbio la compatibilità con i principi di concorrenza e parità di trattamento. L’amministrazione prospetta il mantenimento della prelazione quale scelta funzionale a evitare pretese risarcitorie e quindi passività potenziali gravose per il bilancio; tuttavia, la Sezione richiama il principio del primato del diritto dell’Unione, ribadito dalla recente sentenza CGUE, 5 febbraio 2026, nella causa C-810/24, sottolineando che non è più possibile, per un soggetto pubblico, fare oggi ricorso all’istituto della prelazione nelle fattispecie di finanza di progetto, ed evidenziando che l’esigenza di contenere il rischio finanziario non può legittimare l’applicazione di una disciplina interna incompatibile con il quadro sovraordinato.
In secondo luogo, in considerazione dell’autonomia strutturale delle diverse fasi e subfasi di cui si compone la procedura di project financing, come regolata dall’art. 193 del Codice dei contratti pubblici, il principio del “tempus regit actum” deve essere valutato in relazione agli specifici atti adottati in ciascuna di dette fasi, cosi che l ’affidamento del promotore, per quanto meritevole di considerazione, non assume carattere assoluto e deve essere bilanciato con il rispetto del quadro sovraordinato.
Secondo la Corte Conti spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi così espressi, effettuare le proprie valutazioni, al fine di addivenire ad una corretta applicazione della disciplina legislativa oggi vigente in materia di project financing.