Project financing, la prelazione del promotore è in contrasto con la tutela della concorrenza. Sentenza Corte UE
La Corte di Giustizia Unione Europea, con Sentenza 5 febbraio 2026 ha ritenuto il diritto di prelazione del promotore a parità di offerta in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e del mercato.
La Corte si è espressa su «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/23/UE – Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione – Finanza di progetto ad iniziativa privata – Valutazione e approvazione di una proposta di finanza di progetto – Bando di gara pubblicato sulla base di tale proposta – Diritto di prelazione dell’operatore economico promotore interessato purché garantisca le condizioni della migliore offerta – Modifica apportata dopo la presentazione dell’offerta iniziale – Articolo 3 – Principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità – Violazione»
Nella causa C‑810/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 25 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 26 novembre 2024, nel procedimento Urban Vision SpA contro Comune di Milano, Digital Vox Srl, già A & C Network Srl, nei confronti di VOX Communication Srl.
Il diritto di prelazione riconosciuto al promotore di una procedura di finanza di progetto viola non solo l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, ma anche l’articolo 41, paragrafo 1, di tale direttiva, in forza del quale le offerte devono essere valutate «in condizioni di concorrenza effettiva».
Per questi motivi, la Corte ha dichiarato:
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.