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Pronto il modello di "DURC" fiscale per l'esonero dagli obblighi di verifica negli appalti "labour intensive"

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento prot. n. 54730 del 6 febbraio 2020 ha approvato il modello per attestare i requisiti di cui all'art. 17bis c. 5 del D.Lgs. 271/1997 che, introdotto dal D.L. 124/2019, prevede l'obbligo di verifica da parte del committente di contratti "labour intensive" per importi superiori ai 200.000 euro annui del versamento delle ritenute dei soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, con consegna al committente, entro cinque giorni, delle copie delle deleghe F24 nonché di una serie di documenti funzionali al riscontro degli adempimenti.
Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.
Il provvedimento approva lo schema del certificato a uso degli uffici dell’Agenzia delle entrate e indica altresì i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti (v. tabella B allegata).
Il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le
doppie imposizioni.
L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L’Agente della riscossione fornisce riscontro all’ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.
La certificazione ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il certificato è, altresì, esente dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge e pertanto la connssa attività svolta dagli uffici non può essere inquadrata nell’ambito dei servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.