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Proroga servizio: CIG anche nei provvedimenti di emergenza

Chiamato sulla necessità di acquisire un nuovo Codice Identificativo Gara (CIG) in caso di proroga in emergenza del servizio trasporto ex art. 5, co. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, il Consiglio dell'ANAC ha risposto in senso affermativo precisando che:

Nel caso di ricorso a una delle misure di emergenza cui all’articolo 5, comma 5, del Regolamento n. 1370/2007 - si legge nella Faq D.10. pubblicata sul sito dell’Autorità nella sezione delle Frequently Asked Questions dedicata alla digitalizzazione dei contratti pubblici- ivi inclusa la proroga del contratto di servizio pubblico, è necessaria l’acquisizione di un nuovo CIG. In tal caso, si utilizza la scheda P3_1 e, in attesa della creazione di una tipologica ad hoc, si seleziona il motivo di esclusione «Servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana (art. 56, comma 1, lett. o) e art 149 comma 3 d. lgs. 36/2023» e, al fine di collegare il nuovo CIG al CIG del contratto originario, nell’oggetto di acquisizione del CIG si indica il CIG del contratto originario”.