Proroga tecnica nel nuovo Codice Appalti
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha ulteriormente precisato e rafforzato il carattere eccezionale della proroga tecnica, distinguendola nettamente dalla proroga contrattuale e disciplinandola in un'autonoma disposizione, come recentemente ribadito dal TAR Parma nella sentenza n. 66/2025.
Come evidenziato dalla recente giurisprudenza amministrativa, l'art. 120 del nuovo Codice disciplina separatamente le due fattispecie: il comma 10 si riferisce all'opzione di proroga preventivamente prevista nei documenti di gara, mentre il comma 11 regola la proroga tecnica funzionale al completamento della procedura di gara per la scelta del nuovo appaltatore.
La proroga tecnica viene circoscritta a ipotesi eccezionali, subordinandola alla sussistenza di precisi presupposti:
- devono sussistere oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di gara;
- la durata deve essere commisurata al tempo strettamente necessario per giungere a tale conclusione;
- deve essere giustificata dal fatto che l'interruzione delle prestazioni determinerebbe situazioni di pericolo per persone, animali o cose, per l'igiene pubblica o un grave danno all'interesse pubblico.
Come chiarito dal TAR Calabria-Catanzaro (sent. 1094/2023), la proroga tecnica si differenzia dal rinnovo contrattuale proprio perché, mentre quest'ultimo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto che può concludersi con la modifica delle condizioni originarie, la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, che rimane per il resto regolato dall'atto originario.
Il TAR Campania-Napoli (sent. 933/2023) ha inoltre precisato che la proroga tecnica è ammessa solo quando: ha carattere temporaneo ed è finalizzata ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro; la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga; l'amministrazione non deve essere responsabile di ritardi nell'indizione della nuova procedura.
Il nuovo Codice Appalti ha quindi recepito e codificato i principi elaborati dalla giurisprudenza, confermando la natura eccezionale della proroga tecnica quale strumento utilizzabile solo in presenza di specifici presupposti e per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente, nel rispetto dei principi di concorrenza e buon andamento dell'azione amministrativa.