Proventi sanzioni CDS destinate a finalità previdenziali e assistenziali devono rispettare il comma 557
La Corte dei Conti Lombardia, con parere n. 403/2025, ha espresso parere in merito al quesito posto da un Comune relativamente ai vincoli di legge a cui occorre associare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada qualora il Comune decida di destinarli al personale di Polizia Locale a titolo di trattamento accessorio ex art. 208, commi 4, lett. c) e 5-bis, del D.Lgs. N. 285/1992 (Codice della strada). In particolare il Sindaco pone il seguente quesito: " Premesso che risulta ormai consolidato l'orientamento secondo cui le predette risorse non soggiacciono al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come da ultimo confermato dalla deliberazione n. 281/2025 di codesta Sezione, non appare tuttavia altrettanto pacifica la riconducibilità di tale esclusione anche al limite della spesa complessiva di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della Legge richiamata”.
La Sezione lombarda ha risposto che la destinazione di una quota delle sanzioni amministrative del Codice della strada al personale dell'ente addetto alla sicurezza stradale, istituita da una norma apposita che non prevede (e da cui non deriva) una esplicita sottrazione al vincolo di finanza pubblica, è assoggettata ai vincoli della spesa del personale.
Il parere riformulato dalla Corte dei Conti è il seguente:
“La quota dei proventi delle sanzioni amministrative destinate dal Comune a finalità previdenziali e assistenziali per il personale della Polizia Locale ai sensi dell'art. 208, commi 4, lett. c) e 5-bis del D.Lgs. N. 285/1992, seppure esclusa dal calcolo del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. N. 75/2017, deve considerarsi soggetta alle norme della finanza pubblica e in particolare al vincolo - tutt'ora in vigore e non derogabile - posto dall'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006 (legge di bilancio 2007) alla spesa per il personale.