Province e Città metropolitane, compartecipazione irpef al posto dell’imposta RcAuto
Lo schema di decreto legislativo attuativo dell’art. 14 Legge delega 111/2023 in materia di fiscalità locale, prevede l’attribuzione alle Province e Città metropolitane di una compartecipazione irpef, che andrà a sostituire l’imposta RCAuto.
L’art. 31 dispone infatti l’istituzione della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane:
1.A decorrere dall’anno 2026, è istituita in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura della compartecipazione è fissata per l’anno 2026 nello 0,85 per cento e a decorrere dall’anno 2027 nello 0,91 per cento, dell’imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2.
2.Al fine dell’attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione, come determinate ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito, a decorrere dall’anno 2026, un fondo, con una dotazione iniziale di 1.607,8 milioni di euro per l’anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l’anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l’anno 2028 e 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029. Il fondo di cui al presente comma è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
3.I criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025, d’intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 ottobre 2025.
4.La compartecipazione di cui al comma 1 sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall’imposta di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il gettito dell’imposta sulla responsabilità civile autoveicoli (RCA) di cui al primo periodo nei territori di cui al comma 1 è acquisito allo Stato, per l’aliquota pari al 12,5 per cento, a decorrere dai versamenti effettuati dal mese di febbraio 2026. Le province e le città metropolitane di cui al comma 1, in deroga all’articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono aumentare l’aliquota dell’imposta sulla RCA in misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito è attribuito alle medesime province e città metropolitane. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il versamento dell’imposta per la quota di spettanza erariale e per l’eventuale maggiorazione di cui al periodo precedente.
5.Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all’applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.607,8 milioni di euro per l’anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l’anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l’anno 2028 e 1.887,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, si provvede, quanto a 1.602,5 milioni di euro per l’anno 2026, 1.761,3 milioni di euro per l’anno 2027, 1.776,2 milioni di euro per l’anno 2028 e 1.789,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 4 e, quanto a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.