Pubblicato il Decreto buoni alimentari, i compiti dei Comuni

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO Ministero Agricoltura 24 giugno 2026 Fondo Alimentare 2026 e 2027. Individuazione dei beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Definizione dei termini e delle modalità di erogazione delle risorse

Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione di tutti i componenti nell'anagrafe della popolazione residente (anagrafe comunale);

b) titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano percettori di: assegno di inclusione, carta acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; di indennità di mobilità; di fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; di Cassa integrazione guadagni - CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

A ciascun comune e' assegnato, per l'individuazione dei relativi beneficiari, per entrambe le annualità 2026 e 2027, un numero di carte così calcolato:

a.una quota pari al 50% del numero totale di carte, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;

b.una quota pari al restante 50%, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.


COMPITI DEI COMUNI

I comuni ricevono dall'INPS l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri, da applicarsi in ordine di priorità decrescente:

a) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012; priorità e' data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

b) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008; priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso;

c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti; priorità e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 5, comma 2, l'INPS rende disponibili ai singoli comuni gli elenchi di cui al comma 1, attraverso una applicazione WEB integrata nel portale internet istituzionale dell'INPS (www.inps.it), unitamente alle relative istruzioni operative.

I comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e, sulla base del numero di carte loro assegnate, attribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo l'applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari, nell'ambito dell'elenco predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno.

I comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari di cui all'art. 6, da impiegare per l'erogazione del contributo, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi sul sito INPS, attraverso applicativo web integrato nel portale internet istituzionale dell'INPS (www.inps.it).

L'INPS, decorso il termine di cui al comma 1, rende definitivi gli elenchi entro dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmette in via telematica a Poste Italiane ai fini dell'erogazione del contributo, per il tramite della società controllata Postepay, ovvero di altra società del gruppo o articolazione organizzativa a ciò preposta.

Gli elenchi dei beneficiari sono pubblicati, in ogni caso, in evidenza, sui siti internet di ciascun comune, in conformità all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati personali.

I comuni e le loro forme associate, attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale e gli uffici per le relazioni con il pubblico, segnalano alla popolazione residente la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e forniscono informazioni relative alle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio e alle modalità di prenotazione per il ritiro delle carte.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, INPS e Poste Italiane S.p.a. procedono, per le annualità 2026 e 2027, alla sottoscrizione di apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS, i comuni e Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la protezione.