Pubblicato in G.U. Decreto correttivo principi contabili e piano dei conti Dlgs 118/2011 - aggiornamento
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale di oggi il Decreto correttivo principi contabili e piano dei conti Dlgs 118/2011.
Il Decreto si compone di due articoli e parte grafica.
L'art. 1 fa rifermento all'Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.
Al paragrafo 6.1.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".» sono inserite le seguenti «A decorrere dall'esercizio 2026, il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato è stato modificato per consentire una rilevazione più analitica delle immobilizzazioni materiali, con particolare riguardo ai beni demaniali e ai beni acquisiti attraverso operazioni di leasing finanziario. Pertanto, in occasione dell'apertura delle scritture della contabilità economico patrimoniale dell'esercizio 2026 è necessario provvedere:
1) alla chiusura contabile dei conti riguardanti i beni demaniali, i relativi fondi ammortamento e gli eventuali crediti da alienazione dei beni demaniali, eliminati dal piano dei conti dall'esercizio 2027, stornando e ripartendo i saldi ai nuovi conti riguardanti i beni demaniali, i relativi fondi ammortamento e gli eventuali crediti da cessione di beni demaniali;
2) allo storno dai fondi ammortamenti dei valori relativi ai beni in leasing finanziario accantonati negli esercizi precedenti, per attribuirli ai nuovi conti riguardanti i fondi ammortamento dei beni in leasing.»;
b) dopo le parole «Le manutenzioni sono capitalizzabili solo» sono inserite le seguenti «se hanno natura straordinaria,»;
c) dopo le parole «deteriorate dall'uso, ecc.).» sono inserite le seguenti «Un particolare intervento di manutenzione straordinaria è costituito dalle opere per la sistemazione del suolo, finalizzate a garantire la sicurezza del territorio e a prevenire o mitigare fenomeni di dissesto idrogeologico, come frane, erosioni, alluvioni.
A decorrere dall'esercizio 2026, i costi capitalizzati riguardanti le "Opere per la sistemazione del suolo" sono rilevati nella voce del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardante il bene per il quale sono stati sostenuti, mentre nel modulo finanziario del piano dei conti integrato, le spese riguardanti le opere per la sistemazione del suolo continuano ad essere registrate nell'apposita voce (U.2.02.01.09.014). In occasione dell'apertura delle scritture dell'esercizio 2026, si procede alla chiusura contabile delle voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardanti le opere per la sistemazione del suolo che, dall'esercizio 2027, sono eliminate dal modulo del piano dei conti integrato (1.2.2.02.09.14.001 Opere per la sistemazione del suolo, 1.2.2.05.09.12.001 Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario, 2.2.3.01.09.01.013 Fondi ammortamento di Opere per la sistemazione del suolo e 1.3.2.02.06.08.014 Crediti da Alienazione di opere per la sistemazione del suolo), incrementando:
1) i conti riguardanti le immobilizzazioni che sono state oggetto degli interventi di sistemazione del suolo;
2) i conti riguardanti la manutenzione straordinaria su beni di terzi con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente si avvale;
3) gli oneri per insussistenze dell'attivo con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente non si avvale.
A decorrere dall'esercizio 2026, nelle scritture della contabilità economico patrimoniale, i costi sostenuti per realizzare opere per la sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l'ente non si avvale sono rilevati tra i costi dell'esercizio (acquisto di beni, acquisito di servizi, ecc.).».
L’art. 2 del decreto riguarda invece l’adeguamento del piano dei conti Dlgs 118/2011 e smi.
Sono apportate modifiche:
1.Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
2.Al modulo economico del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
3.Al modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
Gli aggiornamenti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo quelli relativi alle lettere b), dei commi 1 e 3, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.