Quadro generale riassuntivo, nuove informazioni
Il DM MEF 01.08.2019, come noto, ha modificato la modulistica di bilancio e rendiconto. Il quadro generale riassuntivo è uno dei documenti maggiormente modificati per mettere in risalto i risultati parziali di competenza.
Come evidenzia il principio contabile di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi la differenza tra l’ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell’esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso dell’esercizio rappresenta il risultato di competenza dell’esercizio (avanzo o disavanzo di competenza).
Il Quadro generale riassuntivo dedica due appositi riquadri alla determinazione rispettivamente dell’equilibrio del bilancio e dell’equilibrio complessivo:
1)l’equilibrio di bilancio è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall’articolo 42, comma 5, al presente decreto e dall’articolo 187, comma 3-ter, al decreto legislativo n. 267 del 2000.
L’equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell’equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
La voce "Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N" corrisponde al totale della colonna c) dell’allegato a/1 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell’importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza);
La voce "Risorse vincolate nel bilancio" corrisponde all’importo della prima colonna della riga n) dell’allegato a/2 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre all’equilibrio di bilancio secondo le modalità previste per la compilazione dell’allegato a/1 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".;
2) l’equilibrio complessivo è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.
L’equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio (lettera d) del primo riquadro) e il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto.
La voce "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto" è pari al totale della colonna d) dell’allegato a/1 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell’importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza)