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Qualificazione SOA del subappaltatore

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un importante chiarimento sulla qualificazione SOA richiesta ai subappaltatori negli appalti di lavori pubblici, con il parere del 11 dicembre 2025.

La questione riguarda l'articolo 119, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, che stabilisce la nullità dell'accordo con cui venga affidata "la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente". Negli appalti con categoria SOA unica e prevalente, ciò comporta che la misura percentuale massima subappaltabile non può superare il 50%.

Il dubbio interpretativo concerne l'entità della qualificazione SOA necessaria al subappaltatore: se dove coprire l'importo totale dei lavori (l'intera categoria prevalente) oppure se sia sufficiente la copertura della sola parte ricevuta in subappalto.

Il MIT ha chiarito che la qualificazione SOA del subappaltatore deve coprire esclusivamente la quota di lavori acquisiti in subappalto, non l'intero importo dell'appalto. Questa interpretazione trova conferma nella consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha stabilito il principio secondo cui il subappaltatore deve possedere la qualificazione "per la categoria e l'importo dei lavori affidati".

Questo chiarimento rappresenta un significativo elemento di semplificazione per il mercato degli appalti pubblici, consentendo una maggiore flessibilità nella scelta dei subappaltatori e riducendo le barriere all'accesso per le imprese di dimensioni più contenute, purché adeguatamente qualificate per la specifica quota di lavori da eseguire.