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Qualificazione Stazione Appaltante: i chiarimenti del MIT in caso di PPP

Una Stazione Appaltante ha rivolto istanza di chiarimento al Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, domandando se, essendo qualificata per la sola fase di esecuzione – livello 2, sia in materia di Lavori che di Servizi e Forniture (anche con riferimento ai contratti di Partenariato Pubblico Privato – PPP) – possa, a fronte del deposito di una proposta di PPP di iniziativa privata di importo superiore a € 500.000, ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, procedere in proprio allo svolgimento del subprocedimento regolato dai commi da 4 a 7 del medesimo articolo, fino alla selezione e approvazione del progetto, riservandosi di delegare ad altra Stazione Appaltante o CUC qualificata convenzionata la successiva fase di gara e aggiudicazione, in vista della stipula ed esecuzione del contratto.

Il MIT, con Parere n. 3629/2025 del 3 giugno 2025, ha fornito riscontro articolato alla richiesta, affermando che: "la procedura delineata nei commi da 4 a 7 dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 si configura come fase preliminare e propedeutica alla progettazione e all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del contratto di concessione, connotata da valutazioni di carattere tecnico-amministrativo e da attività che rientrano nella sfera decisionale dell’amministrazione concedente, con riferimento ai propri fabbisogni istituzionali”.

Il Ministero ha precisato che la pubblicazione dell’avviso pubblico, ai sensi del comma 4, è volta a sollecitare ulteriori proposte comparabili con quella presentata dal promotore privato ai sensi del comma 3. Successivamente, l’ente concedente è chiamato, in base al comma 5, a selezionare le proposte ritenute di interesse pubblico sulla base di criteri quali la fattibilità tecnico-economica e la coerenza con i fabbisogni pubblici.

Ai sensi del comma 6, è poi avviata una fase valutativa comparativa tra le proposte selezionate, che può comprendere modifiche condivise con i promotori e lo svolgimento, ove necessario, di una conferenza di servizi preliminare ex art. 14, comma 3, della legge n. 241/1990. Tutte attività che – si evidenzia nel Parere – richiedono un coinvolgimento diretto dell’ente concedente e non sono delegabili a soggetti terzi.

Alla luce di tali considerazioni, il MIT ha ritenuto corretta l’impostazione secondo cui la Stazione Appaltante, pur essendo qualificata unicamente per la fase esecutiva, può svolgere in proprio tale fase propedeutica della selezione e valutazione delle proposte PPP, ai sensi dei commi 4-7 dell’art. 193, demandando poi ad una diversa SA o CUC qualificata e convenzionata lo svolgimento della procedura di gara e l’aggiudicazione del contratto.

Resta fermo che, considerate la complessità e la rilevanza delle attività da svolgere, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) può avvalersi di una struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Codice, nonché affidare incarichi esterni di assistenza tecnica e legale. Inoltre, già nella fase preliminare, il RUP potrà avvalersi del supporto di un esperto con almeno tre anni di esperienza nella gestione di piani economico-finanziari e nella valutazione dei rischi, figura prevista in via obbligatoria ai fini della qualificazione per la fase esecutiva dei PPP, come stabilito dall’art. 3, comma 5 (per i lavori) e art. 5, comma 5 (per servizi e forniture) dell’Allegato II.4 al D.Lgs. 36/2023.