Quando si svincola il Fondo Garanzia Debiti Commerciali
In merito al calcolo del Fondo Garanzia Debiti Commerciali, di cui art. 1 commi da 859 a 872 Legge 145/2018, il comma 862 stessa norma dispone:
862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
Il successivo comma 863 dispone:
863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. IL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE È LIBERATO NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO RISPETTATE LE CONDIZIONI DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL COMMA 859.
Ma che cosa significa SUCCESSIVO?
Ipotizziamo che il Comune nel 2024 non abbiamo raggiunto gli obiettivi sui tempi di pagamento e abbia dovuto accantonare sull’esercizio 2025, in conto competenza, un Fondo Garanzia Debiti Commerciali pari a 100. Ipotizziamo inoltre che lo stesso Comune al 31.12.2025 raggiunga invece gli obiettivi. Non c’è dubbio che sulla competenza 2026 il Comune non dovrà effettuare alcun accantonamento. Ma quanto è stato accantonato nel 2025 è liberato già in sede di rendiconto 2025 oppure in sede di rendiconto 2026?
La Corte Conti Piemonte con delibera n. 12/2023 è orientata alla seconda soluzione mentre la Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 17/2022 è orientata sulla prima soluzione.
La Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 17/2022 evidenzia che l’importo del Fondo Garanzia Debiti Commerciali è calcolato applicando le percentuali previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 862 agli stanziamenti del bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione riguardanti la spesa per l’acquisto di beni e servizi. In proposito, per gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali, occorre fare riferimento al macroaggregato 1.3 “Acquisto di beni e servizi”; per gli altri enti, che adottano la contabilità finanziaria, occorre considerare le corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni. Sono esclusi dal calcolo dell’accantonamento gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate. Per l’individuazione delle spese vincolate, gli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fanno riferimento alle spese che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell’allegato a/2 al rendiconto, ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto riguarda gli enti locali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria, e ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per quanto riguarda le regioni e gli enti regionali in contabilità finanziaria. Nel corso dell’esercizio, in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, è conseguentemente adeguato anche l’accantonamento al FGDC. Al termine dell’esercizio, lo stanziamento definitivo relativo al FGDC confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Si evidenzia, al riguardo, che il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto è costituito dalla sommatoria dell’ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Ai sensi del comma 863, L’IMPORTO ACCANTONATO NEL CORSO DEGLI ANNI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE È LIBERATO NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI RISULTANO RISPETTATE LE CONDIZIONI DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL COMMA 859. Pertanto, nell’esercizio in cui l’ente rileva, in relazione alle risultanze dell’esercizio precedente, il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, non viene effettuato l’accantonamento nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione e, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE, È LIBERATA LA QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA AL FGDC.
Si ricorda in ultimo che, al fine di favorire il monitoraggio e le verifiche dell’applicazione delle misure di garanzia, nel modulo finanziario del piano dei conti integrato è stato inserito il codice U.1.10.01.06.001 “Fondo di garanzia debiti commerciali”9 da attribuire allo stanziamento relativo al FGDC a decorrere dall’esercizio 2022. Per le medesime finalità, a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025 e dal rendiconto 2022 degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria, nell’allegato a/1, concernente l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, è stata inserita un’apposita voce dedicata al FGDC, che riporta l’andamento di tale accantonamento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’esercizio.
Adesso la Corte dei Conti Marche, con delibera n. 92/2025 ha chiesto l’intervento interpretativo della Corte dei Conti Sezione Autonomie o Sezione Riunite. Il Collegio ha disposto la rimessione al Presidente della Corte dei conti di ogni valutazione in ordine all’opportunità ed alla sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie (art. 6, comma 4, D.L. 174/2012) o alle Sezioni riunite in sede di controllo (art. 17, comma 31, D.L. 78/2009) della Corte dei conti della soluzione della seguente questione di massima di interesse generale: “se, ai sensi dell’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, il FGDC, accantonato nel corso degli esercizi precedenti, possa o meno essere liberato anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio in cui è stato riscontrato il rispetto dei limiti legislativi fissati in materia di riduzione dell’indebitamento commerciale pregresso e di tempestività dei pagamenti”.
