Quando spettano al sindaco i contributi previdenziali
La Corte dei Conti Lombardia si è espressa con delibera 31/2020 sulla questione posta da un Comune circa la doverosità di versamento dei contributi previdenziali al Sindaco riguardo per il periodo che va dalla prima elezione a Sindaco avvenuta il 29 marzo 2010, alla data di riconferma del 1° giugno 2015, fino alla data del 9 aprile 2019, in cui si è avuta la prima assunzione – in costanza di sindacatura - quale lavoratore dipendente.
La Corte dei Conti esprime il convincimento che l’art. 86 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) prescriva agli enti locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti previdenziali, ai soli lavoratori, dipendenti o meno, che espletano un mandato amministrativo fra quelli previsti nel primo comma del predetto art.86 in un ente locale avente la grandezza demografica stabilita e che abbiano deciso di destinare il tempo che avrebbero impiegato per le proprie attività lavorative al servizio della comunità in cui sono stati eletti.
Perché ricorra l’obbligo da parte dell’ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa.
In conclusione, per la configurazione di tale obbligo di versamento in carico all’ente è necessario che l’amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa. L’obbligazione decorre dal momento in cui l’amministratore locale è assunto e non riguarda periodi precedenti nel caso questi non fosse un lavoratore – dipendente o meno - al momento in cui è stato chiamato a ricoprire il mandato pubblico