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Quota 10% su riscatto diritto di superficie

Circa l’applicazione dell’art. 56 bis DL 69/2013 e smi al caso del riscatto dei diritti di superficie, evidenziamo:

Il DL 69/2013 art. 56 bis dispone: “In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.

La norma di cui sopra è stata modificata dal DL 78/2015, all’art. 7 comma 5: “Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

La Legge 228/2012 art. 1 comma 443 dispone: “In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito”.

Il Dlgs 267/2000 e smi Tuel all’art. 162 comma 6 dispone: “ Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità”.

La Legge 205/2017 art. 1 comma 866 dispone: “Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità”.

Come rilevato dalla Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione 24/2020:

- L’art 58 del d.l.112/2008 convertito nella legge 133/2008 ha disposto, fra l’altro, per i comuni l’obbligo di procedere con deliberazione dell’organo di governo alla redazione di un elenco di beni appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Sulla scorta di tale elenco viene redatto il piano di alienazione dei beni immobili che costituisce un allegato al bilancio.

- L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale……”

- L’art. 56 bis del DL 69/2013 obbliga gli enti locali a destinare i proventi derivanti dalle cessioni di beni patrimoniali disponibili, al finanziamento delle spese per l’estinzione di mutui nella misura del 10%, a differenza di quanto disposto dal comma 443 della legge 228/2012 che invece prescriveva che i suddetti proventi fossero prioritariamente destinati agli investimenti, e soltanto in mancanza di quest’ultimi ovvero per l’eccedenza, venissero destinati all’estinzione del debito.

- La Corte Conti ritiene che le norme in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile (art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013) non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito di applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpretazioni estensive. D’altra parte quando il legislatore ha voluto sottoporre allo stesso trattamento i beni patrimoniali disponibili e i beni patrimoniali indisponibili, non si è specificatamente riferito agli uni o agli altri; si pensi all’art. 1, comma 866, della legge n. 205/2017, dove la norma ha fatto, riferimento alla possibilità, per gli enti locali, di utilizzo dei proventi derivanti dalle “alienazioni patrimoniali”, anche di quelli derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, senza distinguere tra beni del patrimonio disponibile o indisponibile dell’Ente.

Come rilevato dalla Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione 293/2017:

– In riferimento all’applicazione dell’art. 56 bis DL 69/2013, la disposizione appare chiara e non consente interpretazioni alternative a quella letterale. In questo senso milita la giurisprudenza della Sezione delle autonomie che, nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiaramente ricordato di aver ripetutamente esposto (si vedano, al riguardo, le deliberazioni n. 25/2014, n. 27/2013 e n. 6/2012) “le ragioni che inducono a privilegiare interpretazioni il più possibile aderenti al tenore letterale delle norme rispetto a soluzioni ermeneutiche additive o derogatorie, anche se queste ultime potrebbero essere ritenute comprensibili ove ci si trovi in presenza di evidenti lacune, imprecisioni tecniche e difetti di coordinamento delle norme”.

- Proprio la valorizzazione del dato testuale della disposizione non appare lasciare margine ad alcuna discrezionalità dell’ente nella valutazione della destinazione dei proventi delle alienazioni immobiliari: il 10% di tali proventi è destinato all’estinzione anticipata dei mutui, la restante quota alla copertura di spese di investimento. In questo senso, del resto, milita anche il disposto del richiamato comma 443 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale, infatti, già prevede che le suddette risorse siano destinate alla copertura di spese di investimento “ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente”, alla “riduzione del debito”.

La Legge 23.12.1998 n. 448, articoli 31,commi 45 e seguenti, consente ai Comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie e di eliminare i vincoli convenzionali gravanti sugli alloggi realizzati sulle aree cedute in diritto di superficie/proprietà nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica convenzionati ai sensi dell'articolo 35 della Legge 865/71 e s.m.i.

Ne consegue:

  1. Con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà il proprietario dell’appartamento o altro immobile diventa proprietario anche della quota di terreno prima in convenzione, in proporzione ai millesimi dell'area su cui è edificato l'immobile comprese le aree di pertinenza.
  2. Per il Comune la concessione del riscatto del diritto di superficie equivale ad una alienazione di patrimonio disponibile, che è pertanto soggetta all’applicazione dell’art. 56 bis DL 69/2013 e smi.
  3. La quota del 10% dell’alienazione immobiliare è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  4. Qualora il Comune non abbia nel conto di Stato patrimoniale mutui in ammortamento, dovrà comunque provvedere a vincolare la quota del 10% dell’alienazione immobiliare nel risultato di amministrazione, a fronte di successivi mutui che saranno contratti.
  5. Stessa cosa si verifica nel caso di mutui rimborsati da un soggetto terzo.
  6. La quota del 10% di cui trattasi, quindi non potrà essere svincolata dalla quota “C” del risultato di amministrazione.