Quota vincolata alienazioni immobiliari, orientamento Corte Conti
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 16/2026, ha affrontato quesito di Comune volto a verificare se sia “legittimo il comportamento dell’Ente che destina il disposto accantonamento, nella misura del 10% dei proventi delle alienazioni immobiliari, agli investimenti (acquisto beni immobili, opere stradali ecc. ecc.) dopo aver prioritariamente verificato la non convenienza di procedere ad estinzione anticipata dei mutui per l’esistenza di penali da pagare o la possibilità di utilizzo di altre forme di gestione e ristrutturazione del debito”.
I riferimenti normativi sono i seguenti:
l’art. 7, c. 5, del D.L. n. 78/2015 ha introdotto nel c. 11 dell'art. 56-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, il seguente: «Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;
b) il richiamato art. 56-bis, c. 11, del D.L. n. 69 del 2013 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 189/2015, in quanto disposizione «volta a destinare le risorse derivanti da operazioni di dismissione di beni degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente il debito degli enti medesimi, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato»; secondo il Giudice costituzionale, infatti, tale enunciato normativo, nel testo all’epoca vigente, «non soddisfa[ceva] alcuna delle condizioni ripetutamente poste dalla giurisprudenza […] in ordine all’individuazione dei princípi di coordinamento della finanza pubblica» ed, anzi, «fissa[va] un vincolo puntuale ed esaustivo al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, imponendo agli enti territoriali di destinare una quota dei proventi derivanti dalla dismissione di loro beni alla riduzione del debito pubblico dello Stato».
Con riguardo all’istanza pervenuta, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, ha pronunciato la seguente statuizione in punto di diritto:
“per gli enti territoriali, la quota del 10% delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile è oggi destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui; la restante quota del 90% è invece destinata esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito”.
Nella delibera si affronta poi il tema della natura di detta entrata, della natura del vincolo di destinazione ad essa apposto e, richiamata la definizione legislativa della “spesa di investimento”, viene ricordato il principio generale secondo cui “le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento”.