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Raccolta e trasporto rifiuti urbani: illegittimi l'affidamento diretto e le reiterate proroghe

ANAC ha concluso un procedimento di vigilanza rilevando gravi criticità nell'affidamento del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta da parte di una società in house di un consorzio di bacino.

Con atto del Presidente approvato dal Consiglio dell'Autorità il 28 maggio 2025, sono state accertate violazioni del principio del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto e carenze nella programmazione degli acquisti.

L'istruttoria ha evidenziato un ricorso sistematico ad affidamenti diretti frammentati nel tempo per il servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta, disposti dalla società in house in favore del medesimo operatore economico dal maggio 2023 al dicembre 2024. Gli affidamenti, della durata di 3-5 mesi ciascuno, sono stati strutturati per mantenere il valore sotto la soglia dell'affidamento diretto di 140.000 euro, ma il loro importo complessivo ha superato i 400.000 euro, oltrepassando la soglia di rilevanza europea.

La violazione del divieto di frazionamento artificioso previsto dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 è stata aggravata dalla carente programmazione del fabbisogno, in violazione dell'art. 37 del nuovo Codice Appalti.

L'art. 14, comma 12, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli appalti di servizi con caratteri di regolarità il calcolo dell'importo stimato deve comprendere l'importo complessivo dei contratti aggiudicati nei dodici mesi successivi al primo affidamento. Nel caso esaminato, già i primi tre affidamenti (maggio 2023 - maggio 2024) raggiungevano un importo di oltre 400.000 euro, ben superiore alla soglia europea.

Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il frazionamento artificioso di un servizio unitario in più affidamenti diretti sotto soglia è illegittimo quando non supportato da adeguate ragioni oggettive.

L'ANAC ha inoltre rilevato irregolarità nell'operato del Consorzio, che ha concesso una proroga illegittima alla società in house con deliberazione del settembre 2023, contestualmente all'annullamento in autotutela del precedente affidamento. Tale proroga, priva di termine finale, ha riguardato un servizio già gestito sine titulo dall'inizio del 2023.

Il notevole ritardo nell'indizione della gara a doppio oggetto per l'affidamento del servizio a una società mista, prevista dal D.Lgs. n. 201/2022, ha aggravato la situazione di irregolarità gestionale.

L'Autorità ha rimesso alle società coinvolte la valutazione di eventuali azioni a tutela dell'interesse pubblico, richiedendo comunicazione entro 45 giorni sulle misure adottate per garantire la gestione dei servizi secondo canoni conformi alla normativa di settore.

Il caso rappresenta un importante precedente che ribadisce l'importanza del rispetto delle procedure competitive negli appalti pubblici e la necessità di una corretta programmazione per evitare artificiosi frazionamenti che eludano le soglie previste dalla normativa europea e nazionale.