Raccordo accrual dei contributi da rendicontare, RGS conferma l'inserimento in rettifica
Rileviamo con piacere la posizione del Ministero Economia e Finanze, come da nostra precedente NEWS, sul raccordo Accrual dei contributi a rendicontazione, ed in particolare sul caso dei contributi aperti, non ancora rendicontati. In particolare, la FAQ n. 21 evidenzia:
DOMANDA:
(Modelli di Raccordo, ITAS 9) Come devono essere riclassificati, nello stato patrimoniale accrual tramite il modello di raccordo, i “Contributi agli investimenti” iscritti tra i risconti passivi al 31/12/2025, considerato che l’ITAS 9 non consente il loro risconto?
RISPOSTA:
La voce “risconti passivi per contributi agli investimenti” non è compatibile con l’ITAS 9 e deve essere integralmente azzerata in sede di prima applicazione mediante il modello di raccordo. Lo svuotamento della voce avviene distinguendo due casi:
-Obbligazione estinta (ad esempio: opera collaudata e vincoli adempiuti):
il valore è imputato a provento, indipendentemente dall’esistenza di ammortamenti, in corso o futuri, dei cespiti finanziati;
-Obbligazione ancora esistente (vincoli non ancora soddisfatti):
il valore è riclassificato tra i debiti verso altre amministrazioni pubbliche (voce E4 o H4 dello stato patrimoniale, a seconda della natura corrente o non corrente), in quanto rappresenta una obbligazione residua nei confronti dell’amministrazione trasferente.
Non è ammesso:
-mantenere il risconto passivo;
-rinviare il riconoscimento del provento in correlazione con gli ammortamenti futuri.
Il transito a conto economico non configura una componente straordinaria, in quanto:
-l’elenco delle componenti straordinarie è tassativo (ITAS 1, § 40).
In sede di prima applicazione, l’eventuale maggior risultato economico derivante dall’imputazione a provento confluisce nel patrimonio netto.