Rapporti contabili tra Unione e Comune secondo trasparenza e reciprocità
La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 354/2025 ha risposto a Comune istante in merito ai seguenti quesiti relativi al rapporto tra Unione e Comuni:
1.se in base ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza (art. 97 Cost. e d.lgs. 33/2013) e correttezza dell'azione amministrativa di pertinenza e la congruità delle spese per le quali si chiede il rimborso;
2.se il mero rinvio ai criteri di ripartizione delle spese stabilità nello Statuto e nel bilancio di previsione dell'Unione possa ritenersi un meccanismo sufficiente a legittimare la richiesta di pagamento o se, al contrario, i principi generali della contabilità pubblica (in particolare art. 191 TUEL impongano che la richiesta di fondi sia sempre supportata da una documentazione che attesta le spese effettivamente sostenute (principio della provvista), trasformando la previsione di spesa in un debito certo, liquido ed esigibile;
3.se il Comune associato, in qualità di Ente che assegna le risorse finanziarie, abbia il diritto-dovere di esercitare una funzione di controllo sulla gestione dell'Unione verificando la legittimità e la congruità delle spese per le quali viene richiesto il rimborso anche in presenza di criteri di ripartizione statutari al fine di garantire il corretto utilizzo dei fondi pubblici provenienti dalla propria comunità;
4.se la presenza di documentate anomalie gestionali pregresse da parte dell'Unione configura un obbligo rafforzato di trasparenza e di rendicontazione dettagliata, quale presupposto indispensabile per consentire al Comune membro di esercitare efficacemente la propria funzione di controllo e di prevenire il rischio di un impiego non corretto delle risorse trasferite;
5.se il comportamento del Comune, consistente nel richiedere una dettagliata documentazione di spesa prima di procedere al pagamento, possa essere qualificato come un atto di amministrazione prudente e diligente, necessario a garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento (art. 97 Cost.), equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e sana gestione finanziaria tutelando così l'Ente da eventuali responsabilità per Pagamenti non eventualmente giustificati”
La Sezione ha risposto: premessi il corretto svolgimento del complessivo processo di programmazione e gestione e la rappresentazione contabile trasparente e tempestiva nelle diverse fasi del bilancio dell'unione di comuni, le partite debitorie e creditorie non allineate derivanti dai rapporti con gli enti partecipanti sono riconciliate in sede di rendiconto allegando un prospetto dimostrativo dei reciproci rapporti di debito e credito.
I soggetti dei comuni a cui compete l'organizzazione del sistema dei controlli sui sevizi gestiti dall'unione, oltre agli amministratori presenti negli organi di governance dell'unione e direttamente coinvolti, sono individuati nel segretario dell'ente, nel direttore generale, laddove previsto, e nei responsabili dei servizi, nonché nelle unità di controllo, laddove istituite.